Art. 8 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorita' effettua la vigilanza sul
rispetto del pluralismo politico nei  telegiornali  e  nei  programmi
diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di
ciascuna testata.  I  relativi  dati  sono  resi  pubblici  sul  sito
internet dell'Autorita' unitamente alla  metodologia  di  rilevazione
utilizzata ogni quattordici giorni. 
  2. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo e, in particolare, della parita'  di  trattamento  tra  le
posizioni favorevoli e contrarie ai referendum, l'Autorita' verifica,
ogni quattordici  giorni,  il  tempo  di  parola,  di  notizia  e  di
argomento dedicato alle posizioni suddette  nei  telegiornali  e  nei
programmi di approfondimento informativo. 
  3.  Le  verifiche  sono  effettuate  dall'Autorita'   con   cadenza
settimanale a far tempo dalla seconda settimana che precede il voto.