Art. 8 Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 1. Ai fini di cui all'art. 7, l'Autorita' effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali e nei programmi diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata. I relativi dati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata ogni quattordici giorni. 2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie ai referendum, l'Autorita' verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola, di notizia e di argomento dedicato alle posizioni suddette nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo. 3. Le verifiche sono effettuate dall'Autorita' con cadenza settimanale a far tempo dalla seconda settimana che precede il voto.