Art. 19
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa
del Dipartimento della protezione civile
1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la
piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita'
emergenziali del Servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche
specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della
protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di
reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760
milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.
(( 2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni,
e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi
dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali
vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale
di cui al comma 1.
2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4,
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ))
Riferimenti normativi
La citata legge n. 225 del 1992 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-ter del
citato decreto legislativo n. 303 del 1999:
"Art. 9-ter. Istituzione del ruolo speciale della
Protezione civile.
1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di
coordinamento in materia di protezione civile sono
istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali
tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del
personale non dirigenziale della Protezione civile.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda
fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza, e' inquadrato nel ruolo speciale
dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto
di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge
15 luglio 2002, n. 145.
3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 e' inquadrato il personale gia'
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito
presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, nonche' il personale delle aree funzionali gia'
appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da
inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di
entrata in vigore del presente articolo, non presta
servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed
il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che
presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento
della protezione civile ha facolta' di opzione secondo
modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
di cui al comma 4.
4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali,
nonche' alla determinazione, in misura non superiore al
trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli
speciali, del contingente di personale in comando o fuori
ruolo di cui puo' avvalersi il Dipartimento della
protezione civile.
5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' il ruolo del
Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei
ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme
anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto
personale risulti in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4, della medesima legge."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135):
"Art. 7. Reclutamento dei dirigenti
1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono
altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165):
"Art. 3. Concorso pubblico per titoli ed esami
1. (Omissis).
2. La percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente dell'amministrazione che indice il concorso e'
pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'articolo
1 della citata legge n. 232 del 2016:
"365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono
autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali
1. - 5-ter . (Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile):
"Art. 5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento
della protezione civile.
1. - 5. (Omissis).
4. Al fine di consentire il conseguimento degli
obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal
presente decreto al Dipartimento della protezione civile,
gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo
determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al
limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore
spesa e' compensata rendendo indisponibile, ai fini del
conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
(Omissis).".
Il testo del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 101 del 2013 e' riportato nelle Note
all'art. 18-bis.