Art. 19 
 
       Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  assicurare  la
piena operativita' della funzione di  coordinamento  delle  attivita'
emergenziali del Servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle  popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro  delle  caratteristiche
specialistiche  delle  funzioni  tecnico-amministrative  e  operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile, e' autorizzata a  bandire,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda  fascia  del  ruolo  speciale
della  protezione  civile  di  cui  all'articolo  9-ter  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al  personale  appartenente  al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata  al  40  per  cento.  A  conclusione   delle   procedure   di
reclutamento del presente  comma  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di  euro  1,760
milioni  a   decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma. 
  (( 2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di  esito  non  favorevole  delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
e'   autorizzato   a   provvedere   all'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali ai sensi  del  comma  6  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre  i  limiti  percentuali  ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni  dirigenziali
vacanti,  comunque  entro  il  limite  massimo  di  ulteriori   dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma,  in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale,  sono  rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano  alla  data  dell'entrata  in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla  relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al  comma  2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della  procedura  concorsuale
di cui al comma 1. 
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  5-bis,  comma  4,
del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  fini  dello
svolgimento del concorso di cui al  comma  1,  puo'  avvalersi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La citata legge n. 225 del  1992  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  9-ter  del
          citato decreto legislativo n. 303 del 1999: 
              "Art.  9-ter.  Istituzione  del  ruolo  speciale  della
          Protezione civile. 
              1. Per  l'espletamento  delle  specifiche  funzioni  di
          coordinamento  in  materia  di   protezione   civile   sono
          istituiti, nell'ambito della Presidenza, i  ruoli  speciali
          tecnico-amministrativi del  personale  dirigenziale  e  del
          personale non dirigenziale della Protezione civile. 
              2. Il personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda
          fascia, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo presso il Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza, e' inquadrato nel  ruolo  speciale
          dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo  il  diritto
          di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della  legge
          15 luglio 2002, n. 145. 
              3. Nel ruolo speciale del  personale  non  dirigenziale
          istituito al  comma  1  e'  inquadrato  il  personale  gia'
          appartenente al ruolo  speciale  ad  esaurimento  istituito
          presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre  1986,
          n. 730, nonche' il personale  delle  aree  funzionali  gia'
          appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui
          alla tabella E del decreto del Presidente della  Repubblica
          5 aprile 1993, n. 106. Il  personale  non  dirigenziale  da
          inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  non   presta
          servizio presso il Dipartimento della protezione civile  ed
          il personale di cui alla tabella A allegata al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 11  luglio  2003  che
          presta servizio alla medesima data presso  il  Dipartimento
          della protezione civile  ha  facolta'  di  opzione  secondo
          modalita' e termini stabiliti con il decreto del Presidente
          di cui al comma 4. 
              4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi  degli
          articoli 7, 9 e 11, si provvede alla  determinazione  delle
          dotazioni  organiche  del  personale  dei  ruoli  speciali,
          nonche' alla determinazione, in  misura  non  superiore  al
          trenta per  cento  della  consistenza  dei  predetti  ruoli
          speciali, del contingente di personale in comando  o  fuori
          ruolo  di  cui  puo'  avvalersi   il   Dipartimento   della
          protezione civile. 
              5. Sono contestualmente abrogati il ruolo  speciale  ad
          esaurimento istituito presso la Presidenza ai  sensi  della
          legge 28  ottobre  1986,  n.  730,  nonche'  il  ruolo  del
          Servizio sismico  nazionale  di  cui  alla  tabella  E  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1993,  n.
          106. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente articolo, l'articolo 10  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, si applica anche al  personale  inquadrato  nei
          ruoli  della  Presidenza  istituiti  sulla  base  di  norme
          anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora  detto
          personale  risulti  in  possesso  dei  requisiti   indicati
          all'articolo 38, comma 4, della medesima legge." 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
          n.  70  (Regolamento  recante  riordino  del   sistema   di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a  norma  dell'articolo  11
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135): 
              "Art. 7. Reclutamento dei dirigenti 
              1. Al concorso per titoli ed esami di cui  all'articolo
          28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          possono  essere  ammessi  i  dipendenti  di   ruolo   delle
          pubbliche amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano
          compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in  possesso
          del dottorato di ricerca o del diploma di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti  del  diploma  di
          laurea, che hanno svolto per almeno due  anni  le  funzioni
          dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
          ricoperto   incarichi   dirigenziali   o   equiparati    in
          amministrazioni pubbliche per un periodo  non  inferiore  a
          cinque anni, purche' muniti  di  diploma  di  laurea.  Sono
          altresi' ammessi i cittadini italiani,  forniti  di  idoneo
          titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con
          servizio continuativo per almeno quattro anni  presso  enti
          od  organismi  internazionali,  esperienze  lavorative   in
          posizioni funzionali apicali per l'accesso  alle  quali  e'
          richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
          del decreto del Presidente della  Repubblica  24  settembre
          2004, n. 272  (Regolamento  di  disciplina  in  materia  di
          accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
          28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165): 
              "Art. 3. Concorso pubblico per titoli ed esami 
              1. (Omissis). 
              2. La percentuale dei posti da riservare  al  personale
          dipendente dell'amministrazione che indice il  concorso  e'
          pari al trenta per cento dei posti messi a concorso. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali 
              1. - 5-ter . (Omissis). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          5-bis  del  decreto-legge  7  settembre   2001,   n.   343,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
          n.   401   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare    il
          coordinamento  operativo  delle  strutture  preposte   alle
          attivita'  di  protezione  civile  e  per   migliorare   le
          strutture logistiche nel settore della difesa civile): 
              "Art. 5-bis. Disposizioni concernenti  il  Dipartimento
          della protezione civile. 
              1. - 5. (Omissis). 
              4.  Al  fine  di  consentire  il  conseguimento   degli
          obiettivi derivanti dalle nuove competenze  attribuite  dal
          presente decreto al Dipartimento della  protezione  civile,
          gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale  sono  conferiti   con   contratto   a   tempo
          determinato, per non piu' di quattro unita'  in  deroga  al
          limite previsto dall'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  La  relativa  maggiore
          spesa e' compensata rendendo  indisponibile,  ai  fini  del
          conferimento,  un   numero   di   incarichi   di   funzione
          dirigenziale equivalente sul piano finanziario. 
              (Omissis).". 
              Il testo del  comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del
          decreto-legge n. 101  del  2013  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 18-bis.