(( Art. 19-bis
Unita' cinofile
1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50
per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale
da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da
almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta
certificazione operativa, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' il possesso dei
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di
verifica dell'idoneita', nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale
corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229):
"Art. 6. Disposizioni generali.
1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in
permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del
personale permanente e' disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e'
legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e'
iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto
nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella
sezione II del presente capo.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il
personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia
giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile
del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia
giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli
dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le
funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto
previsto nelle disposizioni contenute nei decreti
legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono
riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi
ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di
trasporto urbano e metropolitano.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 35. Reclutamento del personale
1. - 3-ter. (Omissis).
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici.
(Omissis).".