Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Dipartimento della protezione civile
1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti
bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate
esclusivamente al perseguimento delle finalita' connesse con la
gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita' di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali,
non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di
sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilita' e
l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal
giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa
depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo
periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena
disponibilita' delle stesse.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del
1992 e' riportato nelle Note all'art. 14.