(( Art. 20-bis
Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli
edifici scolastici
1. Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili
pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali
interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a
seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse
di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano
nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni
2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai
finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali
provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita'
sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono
pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e
messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della
progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere
finanziati con le risorse annualmente disponibili della
programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano
disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico
situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con
priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2
al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica
di vulnerabilita' sismica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi 161 e 165
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
"161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge e relative ai finanziamenti
attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1º
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della
legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' ai finanziamenti
erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in
corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono
aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono
destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti
per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti locali beneficiari dei predetti
finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e alla societa' Cassa
depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi
realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da
erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del
completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua
mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e
modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica
individuati nell'ambito della programmazione nazionale di
cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in
corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonche' agli
interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai
commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari
sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia
scolastica."
"165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo
programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo programma stralcio, come
rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21
febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa
rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per
la realizzazione di altri interventi finalizzati alla
sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento gia'
autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese
note attraverso il sito web istituzionale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella
disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le
somme relative a interventi non avviati e per i quali non
siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti,
anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di
edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella
programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al
comma 160, secondo modalita' individuate dallo stesso
Comitato, nonche' degli interventi che si rendono necessari
all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si
rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di
garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei
programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo
33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la
delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere
richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui
progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si
intende positivamente reso entro trenta giorni dalla
richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge per quelli presentati
precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile
2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto
di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalita'
di edilizia scolastica in favore di interventi compresi
nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo
modalita' individuate dal medesimo Comitato. ".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca):
"Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
Regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma
75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a
4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo
18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento
agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime
finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
sono altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311
del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera
i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono
inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"
sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire
dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo,".".
Gli allegati n. 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016
sono riportati nelle Note all'art. 5.