(( Art. 20-ter 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi
a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma,  nelle  more
dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del  Fondo
di solidarieta'  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2012/2002,  come
modificato  dal  regolamento   (UE)   n.   661/2014,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Dipartimento  della   protezione   civile,   dispone   le
occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite  di  300  milioni  di
euro,  a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo   di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1
si provvede a carico dei successivi  accrediti  disposti  dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Regolamento (CE) 11 novembre  2002,  n.  2012,  come
          modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014  del  Consiglio
          che  istituisce  il  Fondo  di   solidarieta'   dell'Unione
          europea, e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002,  n.
          L 311. 
              Il Regolamento del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
          15 maggio 2014, n. 661  recante  modifica  del  regolamento
          (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. 
              La citata legge n. 183 del  1987  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.