(( Art. 20-ter
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi
a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more
dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo
di solidarieta' di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come
modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, dispone le
occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1
si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia. ))
Riferimenti normativi
Il Regolamento (CE) 11 novembre 2002, n. 2012, come
modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Consiglio
che istituisce il Fondo di solidarieta' dell'Unione
europea, e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n.
L 311.
Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
15 maggio 2014, n. 661 recante modifica del regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.
La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.