Art. 6 
 
                         Requisiti oggettivi 
 
  1. I crediti agevolati possono essere concessi per: 
  a) partecipazioni di imprese italiane al  capitale  di  rischio  di
nuove imprese miste; 
  b) aumenti di capitale in imprese  miste  sottoscritti  da  imprese
italiane e finalizzati alla  riabilitazione  e/o  all'ampliamento  di
imprese preesistenti. 
  2. La proposta deve soddisfare i seguenti criteri: 
  a) la domanda del credito agevolato deve essere presentata dopo  la
costituzione della societa'  mista,  ma  prima  del  conferimento  di
capitale  alla  societa'  mista  da   parte   dell'impresa   italiana
richiedente; 
  b) il capitale di rischio nell'impresa  mista  del  socio  italiano
richiedente il credito agevolato non deve essere inferiore al 20% del
totale; 
  c) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa  mista  non
deve essere inferiore al 25% del totale; 
  d)  l'iniziativa  non  deve  comportare  delocalizzazione   e,   in
particolare, deve prevedere il mantenimento sul territorio  nazionale
delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale,  nonche'
di una parte sostanziale delle attivita' produttive; 
  e) l'iniziativa e'  localizzata  in  un  Paese  partner  che  offre
adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; 
  f) l'iniziativa deve essere tesa alla creazione di occupazione, nel
rispetto delle convenzioni internazionali sul  lavoro,  e  di  valore
aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile.