Art. 6 Requisiti oggettivi 1. I crediti agevolati possono essere concessi per: a) partecipazioni di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste; b) aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti. 2. La proposta deve soddisfare i seguenti criteri: a) la domanda del credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della societa' mista, ma prima del conferimento di capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana richiedente; b) il capitale di rischio nell'impresa mista del socio italiano richiedente il credito agevolato non deve essere inferiore al 20% del totale; c) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale; d) l'iniziativa non deve comportare delocalizzazione e, in particolare, deve prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; e) l'iniziativa e' localizzata in un Paese partner che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; f) l'iniziativa deve essere tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile.