Art. 8 Condizioni finanziarie 1. Il credito agevolato non puo' superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non puo' essere superiore a euro 10.000.000. Il credito agevolato puo' finanziare conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura devono avere carattere tangibile e la loro quota non puo' in ogni caso superare il 20% del conferimento dell'impresa italiana. Il conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria. 2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni. 3. L'impresa italiana che, prima della scadenza del credito agevolato, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento deve darne immediata comunicazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsare una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve rimborsare l'intero credito residuo. 4. Se, successivamente alla concessione del credito agevolato, la partecipazione del socio locale scende al di sotto del 25% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana dovra' darne immediata comunicazione e adeguata motivazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti. Se tale situazione perdura per un periodo superiore a sei mesi, il credito agevolato puo' essere revocato. 5. Se una o piu' imprese italiane richiedono piu' crediti agevolati per una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Il credito agevolato e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. 7. La Cassa depositi e prestiti puo' richiedere garanzie sul credito agevolato. 8. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 9. Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.