Art. 8 
 
                       Condizioni finanziarie 
 
  1. Il credito agevolato non puo' superare il  70%  della  quota  di
capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non  puo'  essere
superiore a euro 10.000.000. Il  credito  agevolato  puo'  finanziare
conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in  natura  devono
avere carattere tangibile e la loro  quota  non  puo'  in  ogni  caso
superare  il  20%  del   conferimento   dell'impresa   italiana.   Il
conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di  congruita'
nell'ambito dell'istruttoria. 
  2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15%
del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero  dell'economia
e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi  del
decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994,  vigente  alla
data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito  agevolato
e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore  a  3  anni  e  non
superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione,  con
un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno
e non superiore a 5 anni. 
  3.  L'impresa  italiana  che,  prima  della  scadenza  del  credito
agevolato, disinveste  quote  di  capitale  di  rischio  oggetto  del
finanziamento  deve  darne  immediata  comunicazione  alla  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana  per
la cooperazione allo sviluppo e alla  Cassa  depositi  e  prestiti  e
rimborsare   una   quota   di    finanziamento    proporzionale    al
disinvestimento. Se la partecipazione scende al di sotto del 20%  del
capitale complessivo  dell'impresa  mista,  l'impresa  italiana  deve
rimborsare l'intero credito residuo. 
  4. Se, successivamente alla concessione del credito  agevolato,  la
partecipazione del socio locale  scende  al  di  sotto  del  25%  del
capitale complessivo dell'impresa mista,  l'impresa  italiana  dovra'
darne immediata comunicazione e adeguata motivazione  alla  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana  per
la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi  e  prestiti.  Se
tale situazione perdura per un  periodo  superiore  a  sei  mesi,  il
credito agevolato puo' essere revocato. 
  5. Se una o piu' imprese italiane richiedono piu' crediti agevolati
per  una  stessa  impresa  mista,  le  richieste  debbono  rispettare
singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  6. Il credito  agevolato  e'  erogato  sulla  base  delle  scadenze
previste  dal  contratto  a  fronte  di  documentazione   comprovante
l'avvenuto conferimento  nell'impresa  mista  da  parte  dell'impresa
richiedente. 
  7. La Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  richiedere  garanzie  sul
credito agevolato. 
  8. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare  il  70%
dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 
  9.  Se  denominato  in  valuta  estera,   l'apporto   di   capitale
dell'impresa  italiana  nell'impresa  mista  e'  convertito  in  euro
secondo  il  tasso  di  cambio  vigente  alla  data  del  decreto  di
autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.