Art. 10 Garanzie su portafogli di finanziamenti 1. La Riserva PON IC puo' rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari. 2. Ferme restando le ulteriori caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti previste dall'art. 5 del d.m. 24 aprile 2013, i prestiti ricompresi nel portafoglio oggetto di garanzia della Riserva PON IC devono avere i requisiti di cui all'art. 5. 3. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Riserva PON IC puo' intervenire con le seguenti modalita': a) «garanzia diretta», ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti; b) «controgaranzia», ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. 4. L'intervento della Riserva PON IC e' attuato attraverso il rilascio di una garanzia, nelle forme previste al comma 3, a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento della medesima Riserva PON IC: a) del 10 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero, b) del 12 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.