Art. 10 
 
 
               Garanzie su portafogli di finanziamenti 
 
  1. La Riserva PON IC puo'  rilasciare  garanzie  su  portafogli  di
finanziamenti  erogati  dai   soggetti   finanziatori   ai   soggetti
beneficiari. 
  2. Ferme restando le ulteriori caratteristiche dei portafogli e dei
finanziamenti previste  dall'art.  5  del  d.m.  24  aprile  2013,  i
prestiti ricompresi nel portafoglio oggetto di garanzia della Riserva
PON IC devono avere i requisiti di cui all'art. 5. 
  3. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la  Riserva
PON IC puo' intervenire con le seguenti modalita': 
    a)  «garanzia  diretta»,  ossia  rilasciando  la   garanzia   sul
portafoglio di finanziamenti in  favore  del  soggetto  finanziatore,
responsabile   dell'erogazione   dei   finanziamenti   ai    soggetti
beneficiari e della strutturazione  e  gestione  del  portafoglio  di
finanziamenti; 
    b) «controgaranzia», ossia rilasciando la garanzia in  favore  di
un confidi, garante  del  soggetto  finanziatore,  con  il  quale  il
confidi medesimo collabora  per  la  strutturazione  e  gestione  del
portafoglio di finanziamenti. 
  4. L'intervento della Riserva  PON  IC  e'  attuato  attraverso  il
rilascio di  una  garanzia,  nelle  forme  previste  al  comma  3,  a
copertura di una quota non superiore all'80 per cento  della  tranche
junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo  di
intervento della medesima Riserva PON IC: 
    a)  del  10  per  cento   dell'ammontare   del   portafoglio   di
finanziamenti, ovvero, 
    b)  del  12  per  cento   dell'ammontare   del   portafoglio   di
finanziamenti, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad  oggetto
finanziamenti concessi a fronte della realizzazione  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.