Art. 11 
 
 
                          Garanzia diretta 
 
  1. Nel caso di garanzia diretta, la Riserva  PON  IC  copre,  nella
misura massima dell'80 per cento, la perdita registrata  sul  singolo
finanziamento  ricompreso  nel   portafoglio   garantito,   fino   al
raggiungimento dei limiti di cui all'art. 10, comma 4.