Art. 12 Controgaranzia 1. Nel caso di controgaranzia, la Riserva PON IC interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti. 2. La Riserva PON IC interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore al 2,5 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 3 per cento, nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 12 per cento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 3. L'intervento della Riserva PON IC di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del comma 2. 4. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dalla Riserva PON IC a fronte delle perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80 per cento dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 2. 5. Ai fini dell'accesso alla Riserva PON IC, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche' da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti. 6. In linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.m. 24 aprile 2013, entro trenta giorni dalla delibera del Comitato, ora Consiglio, di gestione con la quale e' accolta la richiesta di garanzia della Riserva PON IC, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.