Art. 12 
 
 
                           Controgaranzia 
 
  1. Nel  caso  di  controgaranzia,  la  Riserva  PON  IC  interviene
concedendo la propria garanzia al confidi  che,  in  relazione  a  un
portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di  primo  livello
in  favore  del  soggetto  finanziatore  sulla  tranche  junior   del
portafoglio di finanziamenti. 
  2. La Riserva PON IC interviene concedendo la propria  garanzia  al
confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia
la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore  con
le seguenti modalita': 
    a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo  non
inferiore  al  2,5  per  cento  dell'ammontare  del  portafoglio   di
finanziamenti, ovvero al 3 per cento, nel caso di  portafogli  aventi
ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte della  realizzazione  di
progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e/o  di  programmi  di
investimenti e 
    b) attraverso protezione del credito di tipo  personale,  per  un
importo non superiore al 10 per  cento  dell'ammontare  del  medesimo
portafoglio di finanziamenti, ovvero al 12  per  cento  nel  caso  di
portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte  della
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  e/o  di
programmi di investimenti. 
  3. L'intervento della Riserva PON  IC  di  cui  al  comma  1  e'  a
copertura integrale dell'importo della garanzia di cui  alla  lettera
b) del comma 2. 
  4. La  garanzia  concessa  al  soggetto  finanziatore  dal  confidi
richiedente e dalla Riserva PON IC a fronte delle perdite  registrate
dal portafoglio di finanziamenti non puo'  superare  complessivamente
l'80  per  cento  dell'importo  della  tranche  junior  del  medesimo
portafoglio, entro i limiti di cui al comma 2. 
  5. Ai fini dell'accesso alla Riserva PON IC, il confidi richiedente
deve allegare alla richiesta di garanzia un accordo, sottoscritto dal
confidi richiedente, dal soggetto  finanziatore  che  si  impegna  ad
erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche'  da
eventuali enti  od  organismi,  pubblici  o  privati,  che  intendono
partecipare  alla  operazione   di   costruzione   del   portafoglio.
Nell'accordo  sono  compiutamente  definiti  gli  aspetti  tecnici  e
finanziari relativi  alla  proposta  operazione  di  costruzione  del
portafoglio di finanziamenti. 
  6. In linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del  d.m.  24
aprile 2013, entro trenta giorni dalla  delibera  del  Comitato,  ora
Consiglio, di gestione con  la  quale  e'  accolta  la  richiesta  di
garanzia della Riserva PON IC, il confidi versa  presso  il  soggetto
finanziatore il cash collateral.