Art. 4 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il
bene pubblico che  afferisce  alla  vivibilita'  e  al  decoro  delle
citta',   da    perseguire    anche    attraverso    interventi    di
riqualificazione, (( anche urbanistica, sociale  e  culturale,  ))  e
recupero delle aree o dei (( siti degradati  )),  l'eliminazione  dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo  predatorio,  la  promozione  ((
della cultura )) del rispetto della  legalita'  e  l'affermazione  di
piu' elevati livelli di coesione sociale  e  convivenza  civile,  cui
concorrono  prioritariamente,  anche  con  interventi  integrati,  lo
Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.