Art. 5 
 
 
            Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 
 
  1. In coerenza con  le  linee  generali  di  cui  all'art.  2,  con
appositi patti sottoscritti  tra  il  prefetto  ed  il  sindaco,  nel
rispetto  di  linee  guida  adottate,  su   proposta   del   Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere  individuati,  in  relazione  alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle  esigenze  delle  aree  rurali  confinanti  con  il
territorio urbano. 
  2. I patti per la sicurezza urbana di cui al  comma  1  perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
    a) prevenzione (( e contrasto ))  dei  fenomeni  di  criminalita'
diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita',
in particolare a vantaggio delle  zone  maggiormente  interessate  da
fenomeni  di  degrado,  ((  anche  coinvolgendo,  mediante   appositi
accordi, le reti  territoriali  di  volontari  per  la  tutela  e  la
salvaguardia dell'arredo  urbano,  delle  aree  verdi  e  dei  parchi
cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
ad  esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,  nonche'
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; )) 
    b) promozione (( e tutela  ))  della  legalita',  anche  mediante
mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta  illecita,
(( compresi )) l'occupazione arbitraria di immobili e lo  smercio  di
beni contraffatti o falsificati,  nonche'  la  prevenzione  di  altri
fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo  degli
spazi pubblici; 
    c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche  valorizzando
forme di collaborazione  interistituzionale  tra  le  amministrazioni
competenti,    finalizzate     a     coadiuvare     l'ente     locale
nell'individuazione  di  aree  urbane  su  cui  insistono  ((  plessi
scolastici  e  sedi  universitarie,   ))   musei,   aree   e   parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e  luoghi  della
cultura (( o comunque )) interessati da consistenti flussi turistici,
ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a  particolare  tutela
ai sensi dell'art. 9, comma 3; 
    (( c-bis) promozione dell'inclusione, della  protezione  e  della
solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di
fattori di marginalita', anche  valorizzando  la  collaborazione  con
enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con  le
finalita'  del  Piano  nazionale  per  la  lotta  alla   poverta'   e
all'esclusione sociale. 
  2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il
prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o
osservazioni acquisite da associazioni di categoria  comparativamente
piu' rappresentative. 
  2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi  di  videosorveglianza
di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la
spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di  presentazione  delle
richieste da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
ripartizione delle risorse di cui al comma  2-ter  sulla  base  delle
medesime richieste. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.))