Art. 6 
 
 
                       Comitato metropolitano 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  20  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la  valutazione  e  il  confronto
sulle tematiche di sicurezza  urbana  relative  al  territorio  della
citta'  metropolitana,  e'  istituito  un   comitato   metropolitano,
copresieduto  dal  prefetto  e   dal   sindaco   metropolitano,   cui
partecipano, oltre al  sindaco  del  comune  capoluogo,  qualora  non
coincida  con  il  sindaco  metropolitano,  i  sindaci   dei   comuni
interessati. Possono altresi'  essere  invitati  a  partecipare  alle
riunioni del  comitato  metropolitano  soggetti  pubblici  o  privati
dell'ambito territoriale interessato. 
  2. Per la partecipazione alle riunioni non  sono  dovuti  compensi,
gettoni di presenza, (( rimborsi  di  spese  ))  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della  legge
          1°    aprile    1981,    n.    121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.: 
              «Art.  20  (Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica). - Presso la prefettura e' istituito il
          comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
          quale organo ausiliario  di  consulenza  del  prefetto  per
          l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale
          di pubblica sicurezza. 
              Il comitato e' presieduto dal prefetto ed  e'  composto
          dal questore,  dal  sindaco  del  comune  capoluogo  e  dal
          presidente  della  provincia,  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, e del Corpo forestale  dello  Stato,  nonche'  dai
          sindaci  degli  altri  comuni  interessati,  quando  devono
          trattarsi  questioni  riferibili   ai   rispettivi   ambiti
          territoriali. 
              Ai fini della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il  prefetto
          puo' chiamare a partecipare alle  sedute  del  comitato  le
          autorita' locali di pubblica  sicurezza  e  i  responsabili
          delle amministrazioni dello Stato interessate  ai  problemi
          da trattare, con particolare riguardo ai  responsabili  dei
          competenti uffici dell'Amministrazione  penitenziaria,  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e, d'intesa con il  presidente  della
          provincia o con il  sindaco,  i  responsabili  degli  altri
          uffici delle Amministrazioni  locali  interessate  o  della
          polizia municipale. 
              Il  prefetto  puo'  invitare   alle   stesse   riunioni
          componenti  dell'ordine  giudiziario,   d'intesa   con   il
          procuratore della Repubblica competente. 
              Alla convocazione e  alla  formazione  dell'ordine  del
          giorno del comitato provvede il prefetto.  La  convocazione
          e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco  del
          comune  capoluogo  di  provincia  per  la  trattazione   di
          questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o
          per la prevenzione di  tensioni  o  conflitti  sociali  che
          possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza
          pubblica in  ambito  comunale.  Per  la  trattazione  delle
          medesime questioni, su richiesta del sindaco,  e'  altresi'
          integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.».