Art. 7 
 
 
Ulteriori  strumenti  e  obiettivi  per  l'attuazione  di  iniziative
                              congiunte 
 
  1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti  di  cui
all'art.  5,  possono  essere  individuati  specifici  obiettivi  per
l'incremento dei servizi di controllo del territorio  e  per  la  sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di  cui  al  primo
periodo  possono  concorrere,   sotto   il   profilo   del   sostegno
strumentale, finanziario e logistico,  ai  sensi  dell'art.  6-bis,((
comma 1, )) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.  119,  enti  pubblici,
anche non  economici,  e  soggetti  privati,  ((  ferma  restando  la
finalita' pubblica dell'intervento )). 
  (( 1-bis. Al fine  di  conseguire  una  maggiore  diffusione  delle
iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per  ulteriori
finalita' di interesse pubblico, gli accordi e  i  patti  di  cui  al
comma 1 possono riguardare  progetti  proposti  da  enti  gestori  di
edilizia residenziale  ovvero  da  amministratori  di  condomini,  da
imprese, anche individuali,  dotate  di  almeno  dieci  impianti,  da
associazioni di categoria ovvero da consorzi o da  comitati  comunque
denominati  all'uopo  costituiti  fra   imprese,   professionisti   o
residenti per la messa in opera a carico di  privati  di  sistemi  di
sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi
video per il monitoraggio attivo con invio di  allarmi  automatici  a
centrali delle forze di polizia o di istituti  di  vigilanza  privata
convenzionati.  A  decorrere  dall'anno  2018,   i   comuni   possono
deliberare detrazioni dall'imposta municipale  propria  (IMU)  o  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti  che
assumono a proprio carico  quote  degli  oneri  di  investimento,  di
manutenzione e di  gestione  dei  sistemi  tecnologicamente  avanzati
realizzati  in  base  ad  accordi  o  patti  ai  sensi  del   periodo
precedente. )) 
  2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di  cui
all'art. 1, comma 439, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ((
nonche', ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  ((  2-bis.  Per  il  rafforzamento  delle  attivita'  connesse   al
controllo del territorio e al fine di  dare  massima  efficacia  alle
disposizioni in materia di sicurezza urbana  contenute  nel  presente
provvedimento, negli  anni  2017  e  2018  i  comuni  che,  nell'anno
precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio  di  bilancio
di cui all'art. 9 della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  possono
assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite
di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  alla  spesa
relativa al personale  della  medesima  tipologia  cessato  nell'anno
precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento
della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557  e  562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Le  cessazioni  di  cui  al  periodo
precedente  non  rilevano  ai  fini  del   calcolo   delle   facolta'
assunzionali del restante personale secondo  la  percentuale  di  cui
all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli  istituti
dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per  causa
di servizio. Agli oneri derivanti  dal  primo  periodo  del  presente
comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2017,
si provvede mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
vengono stabiliti i criteri e le modalita' di  rimborso  delle  spese
sostenute dai comuni per la corresponsione dei  benefici  di  cui  al
presente comma. 
  2-quater. Ai fini degli accertamenti di  cui  al  comma  2-ter,  si
applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.  Le  commissioni
che  svolgono  i  predetti  accertamenti  operano  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma  2-ter  del  presente
articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui  al
citato comma  12,  si  provvede  alla  riduzione  degli  stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con  le
modalita' previste dal comma  12-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  ottobre  2013,  n.  119
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di  commissariamento  delle  province),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  ottobre  2013,  n.
          242: 
              «Art.  6-bis   (Accordi   territoriali   di   sicurezza
          integrata per lo sviluppo). - 1. Per le aree interessate da
          insediamenti  produttivi  o  da  infrastrutture  logistiche
          ovvero da progetti di riqualificazione e  riconversione  di
          siti industriali o commerciali dismessi o  da  progetti  di
          valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o  da  altre
          iniziative di sviluppo territoriale,  gli  accordi  tra  il
          Ministero dell'interno e le  regioni  e  gli  enti  locali,
          stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, possono prevedere  la  contribuzione
          di altri enti pubblici, anche non economici, e di  soggetti
          privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e
          logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei
          cittadini, del controllo  del  territorio  e  del  soccorso
          pubblico. Per le  predette  contribuzioni  non  si  applica
          l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e  562
          dell'art.  1  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2007),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299 - S.O.: 
              «Art. 1 - (Omissis) 
              439. Per la realizzazione di programmi straordinari  di
          incremento dei servizi  di  polizia,  di  soccorso  tecnico
          urgente e per  la  sicurezza  dei  cittadini,  il  Ministro
          dell'interno  e,  per  sua  delega,  i  prefetti,   possono
          stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali  che
          prevedano  la  contribuzione   logistica,   strumentale   o
          finanziaria delle stesse regioni e degli enti  locali.  Per
          le contribuzioni del presente comma non si  applica  l'art.
          1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              (Omissis). 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                a); 
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              (Omissis). 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              «Art. 119 (Contratti di  sponsorizzazione,  accordi  di
          collaborazione  e  convenzioni).  -  1.   In   applicazione
          dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449,  al  fine
          di favorire una migliore qualita' dei servizi  prestati,  i
          comuni, le province e gli altri enti  locali  indicati  nel
          presente  testo  unico,  possono  stipulare  contratti   di
          sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,  nonche'
          convenzioni con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti  a
          fornire consulenze o servizi aggiuntivi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
          principio del pareggio di bilancio ai sensi  dell'art.  81,
          sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 15 gennaio 2013, n.12: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in
          sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al  comma  1
          del presente articolo registri un valore negativo del saldo
          di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta  misure
          di correzione tali da  assicurarne  il  recupero  entro  il
          triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di
          cui  al  comma  5  la  legge  dello  Stato  puo'  prevedere
          differenti modalita' di recupero. 
              3. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
                a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
                b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
                c) destinazione dei proventi delle sanzioni a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  3
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n.  190
          - S.O.: 
              «Art.  3  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn
          over). 
              (Omissis). 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo quanto disposto dall'art. 16, comma  9,  del  decreto
          legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta'  ad
          assumere e' fissata nella misura dell'80  per  cento  negli
          anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere  dall'anno
          2018. Restano ferme le disposizioni previste  dall'art.  1,
          commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il  cumulo
          delle  risorse  destinate  alle  assunzioni  per  un   arco
          temporale non superiore a  tre  anni,  nel  rispetto  della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile; e' altresi' consentito  l'utilizzo  dei  residui
          ancora disponibili delle quote percentuali  delle  facolta'
          assunzionali riferite al triennio  precedente.  L'art.  76,
          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui  al  presente
          comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti  di
          cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.
          112 del 2008 al fine di  garantire  anche  per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da  ultimo
          modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 228 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.: 
              «Art. 1 (Omissis). - 228.  Le  amministrazioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014,  n.  114,   e   successive   modificazioni,   possono
          procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
          personale  a   tempo   indeterminato   di   qualifica   non
          dirigenziale nel limite  di  un  contingente  di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Ferme  restando  le
          facolta' assunzionali  previste  dall'art.  1,  comma  562,
          della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  gli  enti  che
          nell'anno 2015 non erano  sottoposti  alla  disciplina  del
          patto  di   stabilita'   interno,   qualora   il   rapporto
          dipendenti-popolazione dell'anno precedente  sia  inferiore
          al  rapporto  medio   dipendenti-popolazione   per   classe
          demografica, come definito triennalmente con il decreto del
          Ministro dell'interno di cui all'art.  263,  comma  2,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, la percentuale stabilita al periodo  precedente  e'
          innalzata al  75  per  cento  nei  comuni  con  popolazione
          inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto
          dal primo periodo del  presente  comma,  al  solo  fine  di
          definire il processo di mobilita' del personale degli  enti
          di area vasta destinato a funzioni non  fondamentali,  come
          individuato dall'art. 1, comma 421, della citata  legge  n.
          190  del  2014,  restano  ferme  le  percentuali  stabilite
          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014,  n.  114.  Il  comma   5-quater   dell'art.   3   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282  ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre
          2004, n. 302: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001,  n.  461  (Regolamento  recante  semplificazione  dei
          procedimenti per il riconoscimento della  dipendenza  delle
          infermita' da causa di servizio, per la  concessione  della
          pensione privilegiata  ordinaria  e  dell'equo  indennizzo,
          nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
          per le pensioni privilegiate ordinarie) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  12  a
          12-quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
          (Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'art. 21. Qualora i  suddetti  stanziamenti  non  siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
          di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
          esprimano entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,  i
          decreti possono essere adottati in via definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'art.  21,   comma   1-ter,   lettera   f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              (Omissis).».