Art. 8 
 
Modifiche al testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 50: 
      1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Le   medesime   ordinanze   sono   adottate   dal   sindaco,   quale
rappresentante  della  comunita'  locale,  in  relazione  all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, (( dell'ambiente e del patrimonio culturale
)) o di pregiudizio  del  decoro  e  della  vivibilita'  urbana,  con
particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e
del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di  orari  di
vendita,  anche  per  asporto,  e  di  somministrazione  di   bevande
alcoliche e superalcoliche.»; 
      (( 2. dopo il comma 7 e' inserito il seguente:  ))  «7-bis.  Il
Sindaco, al fine di (( assicurare il soddisfacimento  delle  esigenze
)) di tutela della  tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti  ((
nonche' dell'ambiente e del patrimonio ))  culturale  in  determinate
aree  delle  citta'  interessate  ((  da   afflusso   particolarmente
rilevante di persone, ))  anche  in  relazione  allo  svolgimento  di
specifici eventi, (( nel rispetto dell'art. 7 della  legge  7  agosto
1990, n. 241, )) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore
a (( trenta )) giorni, con  ordinanza  non  contingibile  e  urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto,  e  di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; 
  (( 2-bis. dopo il comma 7-bis  e'  inserito  il  seguente:  «7-ter.
Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo,  i  comuni  possono
adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»; 
    b) all'art. 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: )) 
  «4-bis.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma   4   ((
concernenti  l'incolumita'   pubblica   sono   diretti   a   tutelare
l'integrita'  fisica  della  popolazione,   quelli   concernenti   la
sicurezza  urbana  ))  sono  diretti  a   prevenire   e   contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo  spaccio
di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, (( la tratta di
persone, )) l'accattonaggio con impiego di minori e disabili,  ovvero
riguardano fenomeni di abusivismo, quale  l'illecita  occupazione  di
spazi pubblici, o di violenza, anche legati  all'abuso  di  alcool  o
all'uso di sostanze stupefacenti.». 
  (( 2. (soppresso). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
          sono  gli  organi  responsabili  dell'amministrazione   del
          comune e della provincia. 
              2.  Il  sindaco  e  il   presidente   della   provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  giunta,
          nonche' il consiglio quando non e' previsto  il  presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi  esercitano
          le funzioni loro attribuite dalle leggi,  dallo  statuto  e
          dai regolamenti e sovrintendono  altresi'  all'espletamento
          delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
          comune e alla provincia. 
              4. Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre  funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge. 
              5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o  di
          igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale   le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime
          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante
          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria
          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'
          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche
          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              6. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del precedente comma. 
              7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza,  sulla
          base degli indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e
          nell'ambito  dei  criteri  eventualmente   indicati   dalla
          regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi e dei servizi pubblici, nonche',  d'intesa  con  i
          responsabili     territorialmente     competenti      delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico degli uffici pubblici localizzati nel  territorio,
          al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
          esigenze complessive e generali degli utenti.  Il  Sindaco,
          al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di   tutela   della
          tranquillita' e del riposo  dei  residenti  in  determinate
          aree delle citta' interessate da  afflusso  di  persone  di
          particolare rilevanza, anche in relazione allo  svolgimento
          di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque
          non  superiore  a  sessanta  giorni,  con   ordinanza   non
          contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari  di
          vendita,  anche  per  asporto,  e  di  somministrazione  di
          bevande alcoliche e superalcoliche. 
              7-bis.  Il  sindaco,   al   fine   di   assicurare   il
          soddisfacimento   delle   esigenze    di    tutela    della
          tranquillita'  e   del   riposo   dei   residenti   nonche'
          dell'ambiente e del  patrimonio  culturale  in  determinate
          aree delle citta' interessate da  afflusso  particolarmente
          rilevante di persone, anche in relazione  allo  svolgimento
          di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7
          agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque
          non  superiore  a  trenta   giorni,   con   ordinanza   non
          contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari  di
          vendita,  anche  per  asporto,  e  di  somministrazione  di
          bevande alcoliche e superalcoliche. 
              7-ter.  Nelle  materie  di  cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
          presente testo unico. 
              8. Sulla base degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio
          il sindaco e il presidente della provincia provvedono  alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende  ed
          istituzioni. 
              9. Tutte le nomine e  le  designazioni  debbono  essere
          effettuate entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136. 
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono  e
          definiscono  gli  incarichi  dirigenziali   e   quelli   di
          collaborazione esterna secondo le modalita'  ed  i  criteri
          stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai  rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali. 
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti al consiglio,  nella  seduta  di  insediamento,  il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
              12. Distintivo del sindaco e' la fascia  tricolore  con
          lo stemma della Repubblica  e  lo  stemma  del  comune,  da
          portarsi  a  tracolla.  Distintivo  del  presidente   della
          provincia e' una fascia di colore  azzurro  con  lo  stemma
          della Repubblica e lo stemma della  propria  provincia,  da
          portare a tracolla.»; 
              «Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle  funzioni  di
          competenza statale) - 1. Il sindaco,  quale  ufficiale  del
          Governo, sovrintende: 
                a) all'emanazione degli atti che gli sono  attribuiti
          dalla legge e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica; 
                b) allo svolgimento delle funzioni affidategli  dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria; 
                c) alla vigilanza su tutto quanto  possa  interessare
          la   sicurezza   e    l'ordine    pubblico,    informandone
          preventivamente il prefetto. 
              2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle direttive di  coordinamento  impartite  dal  Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione 
              4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi  del  comma  4
          concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a  tutelare
          l'integrita' fisica della popolazione,  quelli  concernenti
          la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e  contrastare
          l'insorgere di fenomeni criminosi o di  illegalita',  quali
          lo  spaccio  di   stupefacenti,   lo   sfruttamento   della
          prostituzione, la tratta di  persone,  l'accattonaggio  con
          impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
          abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici,
          o di violenza, anche legati all'abuso di alcool  o  all'uso
          di sostanze stupefacenti. 
              5. Qualora i  provvedimenti  adottati  dai  sindaci  ai
          sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze  sull'ordinata
          convivenza  delle  popolazioni  dei   comuni   contigui   o
          limitrofi, il prefetto indice un'apposita  conferenza  alla
          quale prendono parte i sindaci interessati,  il  presidente
          della provincia e,  qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
          pubblici e  privati  dell'ambito  territoriale  interessato
          dall'intervento. 
              5-bis. Il sindaco segnala  alle  competenti  autorita',
          giudiziaria  o  di  pubblica   sicurezza,   la   condizione
          irregolare dello straniero o del cittadino appartenente  ad
          uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  la  eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato. 
              6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari  necessita'  dell'utenza  o   per   motivi   di
          sicurezza urbana, il  sindaco  puo'  modificare  gli  orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici   localizzati   nel   territorio,   adottando    i
          provvedimenti di cui al comma 4. 
              7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'
          rivolta a persone  determinate  e  queste  non  ottemperano
          all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a spese degli interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi. 
              8.  Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche   le
          funzioni di cui al presente articolo. 
              9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
          adottati dai sindaci ai sensi  del  presente  articolo,  il
          prefetto,  ove  le  ritenga  necessarie,   dispone,   fermo
          restando quanto previsto dal secondo periodo del  comma  4,
          le misure adeguate per assicurare il concorso  delle  Forze
          di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni  per
          accertare il regolare  svolgimento  dei  compiti  affidati,
          nonche' per l'acquisizione di dati e  notizie  interessanti
          altri servizi di carattere generale. 
              10. Nelle materie previste dai commi  1  e  3,  nonche'
          dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
          puo' delegare l'esercizio delle funzioni  ivi  indicate  al
          presidente del consiglio circoscrizionale;  ove  non  siano
          costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
          puo' conferire la delega  a  un  consigliere  comunale  per
          l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 
              11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1,  3  e  4,  nel
          caso  di  inerzia  del   sindaco   o   del   suo   delegato
          nell'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  10,  il
          prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
              12. Il Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti  di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della  legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove non sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti  dei  quali
          il provvedimento finale e'  destinato  a  produrre  effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti  non  sussistano  le   ragioni   di   impedimento
          predette, qualora da un  provvedimento  possa  derivare  un
          pregiudizio   a   soggetti   individuati    o    facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
              2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.».