Art. 4 Documentazione e integrazione delle istanze 1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto. 2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.