Art. 4 
 
                    Documentazione e integrazione 
                            delle istanze 
 
  1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  predispone  e
pubblica  gli   appositi   modelli   per   la   presentazione   della
comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui  al
presente decreto. 
  2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia  stata
presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente
decreto, i soggetti  interessati  integrano  la  comunicazione  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma
1.