Art. 11 
 
         Definizione agevolata delle controversie tributarie 
 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio,
possono essere definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di  cui  all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli  interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  (( 1-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire,  entro  il  31
agosto 2017, con le forme previste  dalla  legislazione  vigente  per
l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di  cui
al presente articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione
tributaria in cui e' parte il medesimo ente. )) 
  2. In caso di controversia relativa esclusivamente  agli  interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in  contestazione.  In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia  stato  definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
  3. Sono definibili le controversie ((  il  cui  ricorso  sia  stato
notificato alla controparte entro la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto )) e per le quali alla data di  presentazione  della
domanda di cui al comma  1  il  processo  non  si  sia  concluso  con
pronuncia definitiva. 
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le  disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e'  ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per  il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute,  scade  il  30  settembre  2017  e  il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: 
    a)  per  il  2017,  la  scadenza   della   seconda   rata,   pari
all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata al 30
novembre; 
    b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima  rata,  pari  al
residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al 30  giugno.
Per  ciascuna  controversia  autonoma  e'  effettuato   un   separato
versamento. Il contribuente che  abbia  manifestato  la  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata  di  cui  all'articolo  6,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal  comma
2  della  stessa  disposizione,  puo'  usufruire  della   definizione
agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a  quella  di
cui al predetto articolo 6.  La  definizione  si  perfeziona  con  il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della
prima rata. Qualora non ci siano importi da versare,  la  definizione
si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
  6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna  controversia  autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma  si  intende  quella  relativa  a
ciascun atto impugnato. 
  7.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in  pendenza  di  giudizio  nonche'  quelli
dovuti per  la  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti
rispetto a quanto  dovuto  per  la  definizione.  Gli  effetti  della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata
in vigore del presente articolo. 
  8. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se  entro  tale
data  il  contribuente  avra'  depositato  copia  della  domanda   di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
  9. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per  sei  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di  entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 
  10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza  del  termine
per impugnare, la pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere  impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni  dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo  si  estingue  in  mancanza  di
istanza di trattazione presentata entro il  31  dicembre  2018  dalla
parte  che  ne   ha   interesse.   L'impugnazione   della   pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
7. 
  12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo.  ((  Tali  modalita'  di  attuazione  devono  garantire  il
riversamento alle regioni dei proventi  derivanti  dalla  definizione
delle controversie  relative  all'IRAP  e  all'addizionale  regionale
all'IRPEF, in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  9  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. )) 
  13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17,  comma
12 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  le  maggiori  entrate
derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   non   dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi  da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel  caso  di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle  maggiori  entrate
previste, gli stessi possono  essere  destinati,  prioritariamente  a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016
n, 232,  nonche',  per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e  programmi  di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da  disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 30 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo) 
              Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in  base
          alla   liquidazione   ed   al   controllo   formale   della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo.". 
              "Art. 30 (Interessi di mora) 
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi.". 
              - Le decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,  del
          7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
          maggio  2014  sono   pubblicate,   rispettivamente,   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L  163/17  del  23
          giugno 2007 e L 168/105 del 7 giugno 2014. 
              - Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,  del  13
          luglio e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'unione
          europea L 248/9 del 24 settembre 2015. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo n. 218 del 1997 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1-bis. 
              - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge  n.
          193  del  2016  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 1-quater. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 9 Attribuzione alle regioni del gettito derivante
          dalla lotta all'evasione fiscale 
              1. E' assicurato il riversamento diretto alle  regioni,
          in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1,
          lettera c), numero 1), della citata legge n. 42  del  2009,
          in  relazione  ai  principi  di  territorialita'   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera d), della  medesima  legge
          n.   42   del   2009,   dell'intero    gettito    derivante
          dall'attivita' di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi
          propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei
          tributi erariali di cui al presente decreto. 
              2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai
          principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera d), della citata legge n. 42 del  2009,  una  quota
          del gettito riferibile  al  concorso  della  regione  nella
          attivita'  di  recupero  fiscale   in   materia   di   IVA,
          commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista  dal
          presente decreto.  Ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,
          lettera b),  della  medesima  legge  n.  42  del  2009,  le
          modalita' di condivisione degli  oneri  di  gestione  della
          predetta attivita' di recupero  fiscale  sono  disciplinate
          con specifico atto convenzionale sottoscritto  tra  regione
          ed Agenzia delle entrate. 
              3. Qualora vengano attribuite  alle  regioni  ulteriori
          forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
          e' contestualmente riversata alle  regioni  una  quota  del
          gettito  riferibile  al  concorso   della   regione   nella
          attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
          in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite le modalita'  di  attribuzione  alle
          regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.". 
              - Il testo dei commi da 12 a 12-quater dell'articolo 17
          della citata  legge  n.  196  del  2009  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dei commi 575 e 633 dell'articolo
          1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "575. I maggiori introiti per  il  2017  derivanti  dai
          commi da 568 a 574 sono quantificati in  2.010  milioni  di
          euro. Al fine di garantire la realizzazione  integrale  dei
          predetti maggiori  introiti,  con  riferimento  ai  diritti
          d'uso delle  frequenze  per  i  quali  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  non  riceve  istanze  o  non   concede
          proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle  informazioni  comunicate  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, provvede entro il  15  aprile  2017  ad
          accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme
          con le modalita' di  cui  all'articolo  17,  comma  12-bis,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Qualora,  a  seguito
          degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati
          tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli
          introiti  di  cui  al  periodo  precedente  non   dovessero
          realizzarsi in tutto o in parte, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze si  provvede  alla  riduzione
          degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per
          assicurare la copertura delle minori entrate accertate  per
          il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre  siano
          di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalita'  e
          all'operativita'  delle  amministrazioni  interessate,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n.  196  del
          2009, ad assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, assumendo tempestivamente le  conseguenti
          iniziative legislative. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze riferisce senza ritardo alle  Camere  con  apposita
          relazione  in  merito  alle  cause  dello   scostamento   e
          all'adozione delle misure di cui al presente comma.". 
              "633. Le maggiori entrate  per  l'anno  2017  derivanti
          dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
          sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.".