Art. 5 Anagrafe dei consensi e revoche dell'assistito 1. Al momento della espressione del consenso o revoca da parte dell'assistito, il FSE alimenta telematicamente l'Anagrafe dei consensi e delle revoche, attraverso la specifica funzione resa disponibile dall'INI, con i dati relativi ai consensi e le relative revoche espressi da parte dell'assistito secondo le modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'assistito esprime il consenso o la relativa revoca secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015 anche presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza. 3. Nel caso in cui l'assistito esprime il consenso o la relativa revoca presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza, l'INI: a) mette a disposizione della regione o provincia autonoma che deve acquisire il consenso o la relativa revoca l'informativa specifica della regione di assistenza; b) notifica tale informazione alla regione di assistenza competente. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), le regioni e province autonome trasmettono all'INI la propria informativa regionale, attraverso la funzione resa disponibile dall'INI, secondo le modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico allegato B.