Art. 6 
 
    Servizio di inserimento dei metadati di un documento nel FSE 
 
  1. Il FSE attiva il servizio comunicando  all'INI,  oltre  ai  dati
identificativi dell'assistito, i metadati del documento  da  inserire
ad esclusione di quelli di cui all'art. 14 del presente decreto. 
  2.  L'INI  garantisce  le  funzionalita'  di  cui  all'art.  4  per
l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 
  3.  In  caso  di  avvenuta   identificazione   dell'assistito   con
assistenza presso RdA  e  di  consenso  all'alimentazione  risultante
nell'anagrafe di cui all'art. 5: 
    a) in caso di  RdE  coincidente  con  RdA,  il  FSE  inserisce  i
predetti metadati nel proprio indice; 
    b) in caso di RdE diversa da  RdA,  l'INI  inserisce  i  predetti
metadati nell'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica,
ovvero negli indici di cui all'art. 11.