Art. 6 Servizio di inserimento dei metadati di un documento nel FSE 1. Il FSE attiva il servizio comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, i metadati del documento da inserire ad esclusione di quelli di cui all'art. 14 del presente decreto. 2. L'INI garantisce le funzionalita' di cui all'art. 4 per l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 3. In caso di avvenuta identificazione dell'assistito con assistenza presso RdA e di consenso all'alimentazione risultante nell'anagrafe di cui all'art. 5: a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE inserisce i predetti metadati nel proprio indice; b) in caso di RdE diversa da RdA, l'INI inserisce i predetti metadati nell'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica, ovvero negli indici di cui all'art. 11.