Art. 7 
 
      Servizio di gestione dei metadati di un documento nel FSE 
 
  1. Il FSE attiva il servizio comunicando  all'INI,  oltre  ai  dati
identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati del documento
da gestire ad esclusione di quelli di cui all'art.  14  del  presente
decreto. 
  2.  L'INI  garantisce  le  funzionalita'  di  cui  all'art.  4  per
l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 
  3.  In  caso  di  avvenuta   identificazione   dell'assistito   con
assistenza presso RdA  e  di  consenso  all'alimentazione  risultante
nell'anagrafe di cui all'art. 5: 
    a) in caso di RdE coincidente con RdA, il FSE gestisce i predetti
metadati nel proprio indice; 
    b) in caso di RdE diversa  da  RdA,  l'INI  gestisce  i  predetti
metadati nell'indice del FSE della RdA, dandone contestuale notifica,
ovvero negli indici di cui all'art. 11.