Art. 9 
 
            Servizio di recupero di un documento del FSE 
 
  1. Il FSE attiva il servizio comunicando  all'INI,  oltre  ai  dati
identificativi dell'assistito, gli elementi di ricerca del  documento
da recuperare. 
  2.  L'INI  garantisce  le  funzionalita'  di  cui  all'art.  4  per
l'identificazione e la verifica del consenso dell'assistito. 
  3.  In  caso  di  avvenuta   identificazione   dell'assistito   con
assistenza presso RdA e di  consenso  alla  consultazione  risultante
nell'anagrafe di cui all'art. 5: 
    a) in caso di RdE coincidente con RdA e di documento  disponibile
in RdA,  il  FSE  recupera  il  documento  dall'archivio  in  cui  e'
contenuto; 
    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'INI  ottiene   il   documento
dall'archivio del FSE della regione o provincia  autonoma  contenente
il documento, dandone contestuale notifica, ovvero dagli  archivi  di
cui all'art. 14 e  comunica  tale  documento  al  FSE  della  regione
richiedente.