Art. 9. Attivita' ammesse a contributo 1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari: a) le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di cui ai titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo; b) sono prese in considerazione le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso; c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non piu' di quattro organismi, per ognuno dei quali deve risultare chiaramente dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della coproduzione e dell'attribuzione dei relativi bordero' tra i coproduttori.