Art. 9. 
                   Attivita' ammesse a contributo 
 
  1. Ai fini del presente decreto e dei relativi sostegni finanziari: 
    a) le attivita' teatrali considerate sono  quelle  relative  alla
produzione in Italia ed all'estero e alla programmazione, di  cui  ai
titoli, rispettivamente, II e III del presente Capo; 
    b) sono prese in  considerazione  le  recite  per  le  quali  sia
corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle  per  le
quali sia corrisposto un compenso fisso; 
    c) sono riconosciute le coproduzioni effettuate fra non  piu'  di
quattro organismi, per ognuno dei quali  deve  risultare  chiaramente
dall'accordo il rispettivo periodo di gestione della  coproduzione  e
dell'attribuzione dei relativi bordero' tra i coproduttori.