Art. 6. Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute piu' idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonche' delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.