Art. 6. 
 
    Ogni istanza di partito promuove,  in  raccordo  con  le  istanze
superiori, le  iniziative  ritenute  piu'  idonee  a  perseguire  gli
obiettivi politici del partito a livello locale, regionale, nazionale
ed internazionale nel rispetto  della  linea  politica  definita  dal
congresso nazionale e dai congressi federali, nonche' delle decisioni
assunte dal  comitato  politico  nazionale  nell'intervallo  fra  due
congressi nazionali.