Art. 4 
 
Disposizioni specifiche per  la  fornitura  di  elettricita'  per  il
        trasporto. Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale 
(Attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
                  e 12 della direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato un numero  adeguato  di
punti   di   ricarica   accessibili   al   pubblico   per   garantire
l'interoperabilita' tra punti gia' presenti e  da  installare,  e,  a
seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino
almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente
popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti  ambiti  individuati
progressivamente: 
    a) citta' metropolitane - poli e cintura - e  altre  aree  urbane
che hanno registrato nell'ultimo triennio lo  sforamento  dei  limiti
delle  concentrazioni   inquinanti,   come   previsto   dal   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 
    b) aree urbane non rientranti nella lettera a); 
    c) strade extraurbane, statali e autostrade. 
  2. In conformita' al comma 1, sono designati gli agglomerati urbani
e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti,  che,
a seconda delle  esigenze  del  mercato,  sono  dotati  di  punti  di
ricarica accessibili al pubblico. 
  3. Il numero dei punti di ricarica e' fissato tenendo  conto  anche
del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati  entro
la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione  a)
del  Quadro   Strategico   Nazionale,   delle   migliori   prassi   e
raccomandazioni a livello europeo, nonche' delle esigenze particolari
connesse  all'installazione  di  punti  di  ricarica  accessibili  al
pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico. 
  4.  La  sezione  a)  del  Quadro  Strategico  Nazionale,   di   cui
all'allegato  III,  puo'  essere  integrata  con   misure   volte   a
incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti  di  ricarica  non
accessibili al pubblico. 
  5. I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici,
escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati  a
decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai  requisiti  specifici
di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti  di  ricarica  di
potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili
o a induzione, introdotti o rinnovati a  decorrere  dal  18  novembre
2017,  si  conformano  almeno  alle  specifiche   tecniche   di   cui
all'allegato I, punto 1.2. 
  6. Fermo quanto disposto al comma 5  e  fatto  salvo  l'obbligo  di
rispondere ai requisiti di sicurezza, per i  punti  di  ricarica  non
accessibili al pubblico e' facolta' di adottare standard diversi, ove
siano di potenza superiore a quella standard. 
  7. Una valutazione della necessita' di  fornitura  di  elettricita'
alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della
navigazione  interna  e'  inserita  nella  sezione  a)   del   Quadro
Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III.  Tale  fornitura  di
elettricita' lungo le coste e' installata, entro il 31 dicembre 2025,
come priorita' nei porti della rete centrale  della  TEN-T,  e  negli
altri porti, tranne i casi in cui non vi e' alcuna domanda e i  costi
sono  sproporzionati  rispetto  ai  benefici,  inclusi   i   benefici
ambientali. Le installazioni per la fornitura di elettricita' per  il
trasporto marittimo ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate  a
decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle  specifiche
tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7. 
  8.  La  ricarica  dei  veicoli  elettrici  nei  punti  di  ricarica
accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente
ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti,  quali
definiti all'articolo 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo
4  luglio  2014,  n.  102,  e  sono  conformi  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 9, comma 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'
sono in grado di fornire informazioni dettagliate necessarie anche in
tempo reale per contribuire alla  stabilita'  della  rete  elettrica,
ricaricando  le  batterie  in  periodi   di   domanda   generale   di
elettricita' ridotta, e consentire una gestione sicura  e  flessibile
dei dati. I misuratori intelligenti sono posizionati in ogni stazione
di ricarica per ciascun operatore nel punto  di  connessione  con  la
rete  di  distribuzione.  Per  i  singoli  punti  di   ricarica,   e'
sufficiente che ciascuno di essi sia dotato  di  un  contabilizzatore
azzerabile con il  quale  l'operatore  possa  rendere  visibili  agli
utilizzatori di veicoli elettrici le informazioni  relative  ad  ogni
singolo servizio di ricarica erogato. 
  9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono
considerati, ai fini dell'applicazione  del  decreto  legislativo  26
ottobre 1995,  n.  504,  consumatori  finali  dell'energia  elettrica
utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a  trazione
elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico  ovvero
di pertinenza di enti o di  aziende  per  i  propri  dipendenti.  Gli
operatori dei punti  di  ricarica  accessibili  al  pubblico  possono
acquistare  energia  elettrica  da  qualsiasi  fornitore  dell'Unione
europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo  53,  comma  3,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  Gli  operatori  dei
punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a  fornire
ai  clienti  servizi  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  su  base
contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi. 
  10. Tutti i punti di ricarica  accessibili  al  pubblico  prevedono
anche modalita'  di  ricarica  specifiche  per  gli  utilizzatori  di
veicoli elettrici, senza la necessita' di dover concludere  contratti
con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. Per
i punti di ricarica accessibili al pubblico sono abilitate  modalita'
di pagamento, che permettono a  tutti  gli  utilizzatori  di  veicoli
elettrici di usufruire del servizio di ricarica. 
  11. I prezzi  praticati  dagli  operatori  dei  punti  di  ricarica
accessibili al pubblico sono ragionevoli,  facilmente  e  chiaramente
comparabili, trasparenti  e  non  discriminatori.  A  tal  fine,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  definiti  i
criteri per la comparabilita' dei prezzi. 
  12. Gli operatori dei sistemi di distribuzione  cooperano  su  base
non discriminatoria con qualsiasi persona che apre o  gestisce  punti
di ricarica accessibili al pubblico. 
  13. La fornitura di energia elettrica a un punto di  ricarica  deve
poter essere oggetto di un contratto con fornitori  diversi  rispetto
all'entita' fornitrice dell'abitazione  o  della  sede  in  cui  sono
ubicati i detti punti di ricarica. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          13 agosto 2010, n. 155 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo
          4 luglio 2014, n. 102, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              "Art. 2. Definizioni 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
          abrogazioni previste all'art. 18, comma 1, lettera  a),  si
          applicano le definizioni di cui: 
              a) all'art. 2 del decreto legislativo 30  maggio  2008,
          n. 115 e successive modificazioni; 
              b) all'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio  2007,
          n. 20 e successive modificazioni; 
              c) all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo  19
          agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni; 
              d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
              2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
              a)   Accredia:   organismo   nazionale   italiano    di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 
              a-bis) aggregatore: un fornitore  di  servizi  che,  su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
              b)  ammodernamento  sostanziale  di  un  impianto:   un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50%(percento)  dei  costi  di  investimento  di  una  nuova
          analoga unita'; 
              b-bis)  audit   energetico   o   diagnosi   energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
              c) auditor energetico: persona fisica o  giuridica  che
          esegue diagnosi energetiche; 
              d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
              d-bis) cliente finale: cliente  che  acquista  energia,
          anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; 
              e)  coefficiente  di  edificazione:  rapporto  tra   la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
              f)  condominio:  edificio   con   almeno   due   unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
              g) consumo di energia finale: tutta  l'energia  fornita
          per l'industria, i trasporti,  le  famiglie,  i  servizi  e
          l'agricoltura, con esclusione delle  forniture  al  settore
          della  trasformazione   dell'energia   e   alle   industrie
          energetiche stesse; 
              h) consumo di  energia  primaria:  il  consumo  interno
          lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
              i) contatore di fornitura:  apparecchiatura  di  misura
          dell'energia consegnata. Il  contatore  di  fornitura  puo'
          essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di
          energia della singola unita' immobiliare,  o  condominiale,
          nel caso in  cui  misuri  l'energia,  con  l'esclusione  di
          quella elettrica, consumata da  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari, come  nel  caso  di  un  condominio  o  di  un
          edificio polifunzionale; 
              l); 
              m)  conto  termico:  sistema  di  incentivazione  della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013; 
              n) contratto di rendimento energetico o di  prestazione
          energetica (EPC): accordo contrattuale tra il  beneficiario
          o chi per esso esercita il potere negoziale e il  fornitore
          di una misura di miglioramento dell'efficienza  energetica,
          verificata  e  monitorata  durante  l'intera   durata   del
          contratto,  dove  gli  investimenti  (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
              o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri  ambientali
          minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto  del
          Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
              p) edificio polifunzionale: edificio destinato a  scopi
          diversi e  occupato  da  almeno  due  soggetti  che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
              q) ENEA: Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
              r)  energia  termica:  calore  per  riscaldamento   e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
              s) energia: tutte  le  forme  di  prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'art. 2, lettera d), del regolamento (CE)  n.  1099/2008
          del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; 
              t) esercente l'attivita' di misura  del  gas  naturale:
          soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'art. 4,
          comma 17 della deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico n.  11  del  2007,  e
          successive modificazioni; 
              u)  esercente  l'attivita'   di   misura   dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'art. 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n.  11  del
          2007, e successive modificazioni; 
              v) grande impresa:  impresa  che  occupa  piu'  di  250
          persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
          o il cui totale di bilancio annuo supera i  43  milioni  di
          euro; 
              z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
              aa) immobili della pubblica  amministrazione  centrale:
          edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione centrale, e da essa occupati; 
              bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o
          virtuale che permette  la  comunicazione  fra  due  o  piu'
          entita' di tipo diverso; 
              cc) microimpresa, piccola impresa  e  media  impresa  o
          PMI: impresa  che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro.
          Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
              dd)   Piano   d'azione   nazionale   per   l'efficienza
          energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'art.  17
          che   individua   gli   orientamenti   nazionali   per   il
          raggiungimento    degli    obiettivi    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
              ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
          consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione  (PAN
          GPP): Piano predisposto ai sensi dell'art. 1,  comma  1126,
          della legge 27  dicembre  2006  n.  296,  e  approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 102 del 3 maggio 2013; 
              ff)  pubblica   amministrazione   centrale:   autorita'
          governative centrali di cui  all'allegato  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento  (o
          teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di  trasporto
          dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
          verso una pluralita' di edifici o  siti  di  utilizzazione,
          realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
          consentire a chiunque interessato,  nei  limiti  consentiti
          dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
          l'approvvigionamento   di   energia    termica    per    il
          riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
          lavorazione e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda sanitaria; 
              hh)  ripartizione  regionale  della  quota  minima   di
          energia da produrre mediante  energie  rinnovabili  (Burden
          Sharing):  suddivisione  tra  Regioni  degli  impegni   per
          raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di  cui
          al decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          n. 78 del 2 aprile 2012; 
              ii)   riscaldamento   e   raffreddamento    efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria per rifornire un'unita' di  energia  il
          50 per cento di calore di scarto;  erogata  nell'ambito  di
          una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficiente
          in   termini   di   costi,   come   valutato   nell'analisi
          costi-benefici di cui al presente  decreto,  tenendo  conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              ll)   riscaldamento   e   raffreddamento    individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              mm)  servizio  energetico:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              nn) sistema di contabilizzazione: sistema  tecnico  che
          consente la misurazione dell'energia termica o  frigorifera
          fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
          un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento  o
          teleraffreddamento,    ai    fini    della    proporzionale
          suddivisione delle relative spese; 
              oo)  sistema  di  gestione  dell'energia:  insieme   di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
              pp) sistema di  misurazione  intelligente:  un  sistema
          elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una forma di comunicazione elettronica; 
              qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che
          consente all'utente di regolare la temperatura  desiderata,
          entro i limiti previsti dalla normativa vigente,  per  ogni
          unita' immobiliare, zona o ambiente; 
              qq-bis) sotto-contatore:  contatore  dell'energia,  con
          l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle  del
          contatore  di  fornitura  di  una  pluralita'   di   unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
              rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento  di
          analisi e strategia  energetica  approvato  con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  73  del  27
          marzo 2013; 
              ss) superficie  coperta  utile  totale:  la  superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
              tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:
          sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,
          in alternativa, almeno: 
              a) il 50  per  cento  di  energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
              b) il 50 per cento di calore di scarto; 
              c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
              d)  il  50  per  cento  di   una   combinazione   delle
          precedenti; 
              uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
          misura  dell'energia  pari  all'energia  rilasciata   dalla
          combustione di una tonnellata di petrolio  grezzo,  il  cui
          valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
              vv) UNI: ente nazionale italiano di unificazione." 
              "Art.  9.  Misurazione  e  fatturazione   dei   consumi
          energetici 
              1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6-quater
          dell'art. 1 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n.  9,  e  da  altri  provvedimenti  normativi  e  di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  previa
          definizione di criteri concernenti la fattibilita'  tecnica
          ed economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici
          potenziali, individua  le  modalita'  con  cui  le  imprese
          distributrici, in  qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di
          misura: 
              a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso domestico contatori  di  fornitura  che
          riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
          informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
          sulle relative fasce temporali; 
              b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
          alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti  anche
          in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a  seguito
          di importanti ristrutturazioni, come previsto  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico adotta i provvedimenti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma  1,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per quanto  riguarda
          il  settore  elettrico  e  del   gas   naturale   e   entro
          ventiquattro mesi dalla medesima data per  quanto  riguarda
          il settore del teleriscaldamento,  teleraffrescamento  e  i
          consumi di acqua calda per uso domestico. 
              3.  Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal   decreto
          legislativo  1°(gradi)  giugno  2011,   n.   93   e   nella
          prospettiva   di   un   progressivo   miglioramento   delle
          prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti  e  dei
          contatori  intelligenti,  introdotti   conformemente   alle
          direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE,  al  fine  di  renderli
          sempre piu' aderenti  alle  esigenze  del  cliente  finale,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed  il  sistema
          idrico, con uno o  piu'  provvedimenti  da  adottare  entro
          ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  tenuto  conto  dei  relativi   standard
          internazionali e delle  raccomandazioni  della  Commissione
          europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di
          misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
          qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti  ad
          uniformarsi, affinche': 
              a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano  ai
          clienti finali  informazioni  sulla  fatturazione  precise,
          basate sul consumo effettivo e  sulle  fasce  temporali  di
          utilizzo  dell'energia.   Gli   obiettivi   di   efficienza
          energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali   siano
          pienamente    considerati    nella    definizione     delle
          funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
          agli operatori di mercato; 
              b)  sia  garantita  la  sicurezza  dei  contatori,   la
          sicurezza nella comunicazione dei dati  e  la  riservatezza
          dei  dati  misurati  al  momento   della   loro   raccolta,
          conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
          alla normativa vigente in materia di protezione  dei  dati.
          Ferme   restando   le   responsabilita'   degli   esercenti
          dell'attivita' di misura previste dalla normativa  vigente,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  assicura  il  trattamento  dei  dati   storici   di
          proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
          indipendenti  rispetto  agli  operatori  di   mercato,   ai
          distributori  e  ad  ogni  altro  soggetto,  anche  cliente
          finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
          potenziale  conflitto  di  interessi,  anche  attraverso  i
          propri  azionisti,  secondo   criteri   di   efficienza   e
          semplificazione; 
              c) nel caso dell'energia elettrica e su  richiesta  del
          cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado  di
          tenere conto anche  dell'energia  elettrica  immessa  nella
          rete direttamente dal cliente finale; 
              d) nel caso in cui il cliente  finale  lo  richieda,  i
          dati del contatore di fornitura relativi  all'immissione  e
          al  prelievo  di  energia  elettrica  siano  messi  a   sua
          disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
          un soggetto terzo univocamente designato che agisce  a  suo
          nome, in un  formato  facilmente  comprensibile  che  possa
          essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; 
              e) siano  adeguatamente  considerate  le  funzionalita'
          necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 11. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
          di    misura    assicurino    che,    sin    dal    momento
          dell'installazione dei contatori di  fornitura,  i  clienti
          finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
          lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 
              5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
          attraverso la contabilizzazione  dei  consumi  di  ciascuna
          unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
          consumi effettivi delle medesime: 
              a) qualora il riscaldamento,  il  raffreddamento  o  la
          fornitura di acqua calda ad un edificio o a  un  condominio
          siano effettuati  tramite  allacciamento  ad  una  rete  di
          teleriscaldamento o di teleraffrescamento,  o  tramite  una
          fonte di riscaldamento o raffreddamento  centralizzata,  e'
          obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a
          cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
          di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di  calore
          di  collegamento  alla  rete  o  del  punto  di   fornitura
          dell'edificio o del condominio; 
              b)  nei  condomini  e  negli   edifici   polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il 31 dicembre 2016,  a  cura  del  proprietario,  di
          sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di  calore
          o di raffreddamento o di acqua calda  per  ciascuna  unita'
          immobiliare,  nella  misura   in   cui   sia   tecnicamente
          possibile, efficiente in termini di costi  e  proporzionato
          rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
          termini di costi puo' essere valutata con riferimento  alla
          metodologia indicata nella norma UNI  EN  15459.  Eventuali
          casi  di  impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei
          suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza  in
          termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali, devono essere riportati in  apposita
          relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
              c) nei casi in cui l'uso  di  sotto-contatori  non  sia
          tecnicamente possibile o non sia efficiente in  termini  di
          costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi  energetici
          potenziali, per la misura del riscaldamento si  ricorre,  a
          cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera   b),
          all'installazione  di   sistemi   di   termoregolazione   e
          contabilizzazione del calore individuali  per  quantificare
          il consumo di calore  in  corrispondenza  a  ciascun  corpo
          scaldante posto all'interno delle  unita'  immobiliari  dei
          condomini o degli edifici  polifunzionali,  secondo  quanto
          previsto norme tecniche vigenti, salvo che  l'installazione
          di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
          costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
          UNI EN 15459; 
              d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
          alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da
          sistemi comuni di riscaldamento o  raffreddamento,  per  la
          corretta suddivisione delle spese connesse  al  consumo  di
          calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
          immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
          calda per il fabbisogno  domestico,  se  prodotta  in  modo
          centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso  tra  gli
          utenti finali, in base  alla  norma  tecnica  UNI  10200  e
          successive modifiche e aggiornamenti. Ove  tale  norma  non
          sia  applicabile  o  laddove  siano   comprovate,   tramite
          apposita  relazione  tecnica  asseverata,   differenze   di
          fabbisogno  termico  per  metro  quadro   tra   le   unita'
          immobiliari  costituenti   il   condominio   o   l'edificio
          polifunzionale superiori al  50  per  cento,  e'  possibile
          suddividere l'importo complessivo  tra  gli  utenti  finali
          attribuendo una quota  di  almeno  il  70  per  cento  agli
          effettivi prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal
          caso gli importi  rimanenti  possono  essere  ripartiti,  a
          titolo  esemplificativo  e   non   esaustivo,   secondo   i
          millesimi, i metri quadri o  i  metri  cubi  utili,  oppure
          secondo  le  potenze  installate.   E'   fatta   salva   la
          possibilita', per  la  prima  stagione  termica  successiva
          all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
          che la suddivisione si determini in base ai soli  millesimi
          di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
          sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
          ove alla data di entrata in vigore del presente decreto  si
          sia gia' provveduto all'installazione  dei  dispositivi  di
          cui al  presente  comma  e  si  sia  gia'  provveduto  alla
          relativa suddivisione delle spese. 
              6.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  individua  le
          modalita' con cui, se tecnicamente possibile: 
              a) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
          provvedono,  affinche',  entro  il  31  dicembre  2014,  le
          informazioni sulle fatture emesse siano precise  e  fondate
          sul consumo  effettivo  di  energia,  secondo  le  seguenti
          modalita': 
              1) per consentire al  cliente  finale  di  regolare  il
          proprio consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire
          sulla  base  del  consumo  effettivo  almeno  con   cadenza
          annuale; 
              2) le informazioni  sulla  fatturazione  devono  essere
          rese disponibili almeno ogni bimestre; 
              3)  l'obbligo  di  cui  al  numero   2)   puo'   essere
          soddisfatto anche con un sistema di  autolettura  periodica
          da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
          comunicano  i  dati  dei  propri  consumi  direttamente  al
          fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui  siano
          installati contatori non abilitati  alla  trasmissione  dei
          dati per via telematica; 
              4) fermo restando quanto  previsto  al  numero  1),  la
          fatturazione si basa  sul  consumo  stimato  o  un  importo
          forfettario unicamente qualora il cliente finale non  abbia
          comunicato  la  lettura  del  proprio  contatore   per   un
          determinato periodo di fatturazione; 
              5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed  il
          sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
          1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. 
              b) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas   naturale   al
          dettaglio, nel caso  in  cui  siano  installati  contatori,
          conformemente  alle  direttive  2009/72/CE  e   2009/73/CE,
          provvedono  affinche'   i   clienti   finali   abbiano   la
          possibilita'  di  accedere   agevolmente   a   informazioni
          complementari sui consumi storici che  consentano  loro  di
          effettuare controlli autonomi dettagliati. Le  informazioni
          complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
              1) dati  cumulativi  relativi  ad  almeno  i  tre  anni
          precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
          di fornitura, se inferiore.  I  dati  devono  corrispondere
          agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
          sulla fatturazione; 
              2)  dati  dettagliati  corrispondenti   al   tempo   di
          utilizzazione per ciascun giorno, mese e  anno.  Tali  dati
          sono resi disponibili al  cliente  finale  via  internet  o
          mediante l'interfaccia del contatore  per  un  periodo  che
          include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il  periodo
          trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,   se
          inferiore. 
              7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
              a)  nella  misura   in   cui   sono   disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
              b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di  ricevere
          informazioni  sulla  fatturazione   e   bollette   in   via
          elettronica e sia fornita, su  richiesta,  una  spiegazione
          chiara e comprensibile sul modo in cui la loro  fattura  e'
          stata compilata, soprattutto qualora le fatture  non  siano
          basate sul consumo effettivo; 
              c) insieme  alla  fattura  siano  rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
              1)  prezzi  correnti  effettivi  e  consumo  energetico
          effettivo; 
              2) confronti tra il  consumo  attuale  di  energia  del
          cliente finale e il consumo nello stesso periodo  dell'anno
          precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 
              3)  informazioni  sui  punti   di   contatto   per   le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
              c-bis) in occasione dell'invio di contratti,  modifiche
          contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei  siti
          web destinati ai clienti  individuali,  i  distributori  di
          energia o le societa' di vendita di  energia  includono  un
          elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai
          consumatori riconosciuti ai sensi dell'art. 137 del decreto
          legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e  delle  agenzie
          pubbliche  per  l'energia,  inclusi  i  relativi  indirizzi
          internet, dove i clienti possono  ottenere  informazioni  e
          consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili,
          profili comparativi sui loro consumi  di  energia,  nonche'
          indicazioni  pratiche  sull'utilizzo   di   apparecchiature
          domestiche al fine di ridurre il consumo  energetico  delle
          stesse.  Tale  elenco  e'  predisposto  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  entro  30
          giorni dalla pubblicazione  del  presente  decreto,  ed  e'
          aggiornato, se del caso, con cadenza annuale; 
              d) su richiesta  del  cliente  finale,  siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalla
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
              e) le informazioni e  le  stime  dei  costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico assicura che non siano  applicati  specifici
          corrispettivi ai clienti  finali  per  la  ricezione  delle
          fatture,  delle  informazioni  sulla  fatturazione  e   per
          l'accesso  ai  dati  relativi  ai   loro   consumi.   Nello
          svolgimento dei compiti  ad  essa  assegnati  dal  presente
          articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
          costi, la stessa Autorita' si  avvale  ove  necessario  del
          Sistema Informativo Integrato (SII) di cui  all'art.  1-bis
          del decreto-legge 8 luglio 2010, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, in legge 13 agosto 2010,  n.  129,  e  della
          banca dati degli  incentivi  di  cui  all'art.  15-bis  del
          decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con  modificazioni
          in legge 3 agosto 2013, n. 90. 
              8-bis.  La  ripartizione  dei   costi   relativi   alle
          informazioni sulla fatturazione per il consumo  individuale
          di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e  negli
          edifici polifunzionali di cui  al  comma  5  e'  effettuata
          senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas e il sistema idrico,  entro  il  31  dicembre  2016,
          stabilisce costi di riferimento indicativi per i  fornitori
          del servizio.". 
              - Il testo dell'art.  53  del  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              "Art. 53. Soggetti obbligati e adempimenti (Articoli  2
          e 4 testo unico energia elettrica 1924  -Art.  3  legge  31
          ottobre 1966, n. 940) 
              1.  Obbligati  al  pagamento  dell'accisa  sull'energia
          elettrica sono: 
              a)  i  soggetti   che   procedono   alla   fatturazione
          dell'energia elettrica ai consumatori  finali,  di  seguito
          indicati come venditori; 
              b) gli esercenti le officine di produzione  di  energia
          elettrica utilizzata per uso proprio; 
              c) i soggetti che utilizzano  l'energia  elettrica  per
          uso proprio con impiego promiscuo, con potenza  disponibile
          superiore  a  200  kW  intendendosi   per   uso   promiscuo
          l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
          diversa tassazione; 
              c-bis) i soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
          energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'art.  5,
          comma 1, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,
          limitatamente al consumo di detta energia. 
              2.  Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti   come
          soggetti obbligati: 
              a) i soggetti che acquistano, per uso proprio,  energia
          elettrica   utilizzata    con    impiego    unico    previa
          trasformazione  o  conversione  comunque  effettuata,   con
          potenza disponibile superiore a 200 kW; 
              b) i soggetti che acquistano, per uso proprio,  energia
          elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano  consumi
          mensili superiori a 200.000 kWh. 
              3. Qualora i soggetti di cui al comma  1,  lettera  a),
          non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui
          al comma 1 dell'art. 52 e' dovuta dalle societa', designate
          dai medesimi soggetti, aventi sede  legale  nel  territorio
          nazionale, che  devono  registrarsi  presso  il  competente
          Ufficio  dell'Agenzia  delle   dogane   prima   dell'inizio
          dell'attivita'  di  fornitura  dell'energia  elettrica   ai
          consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per
          i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a). 
              4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo  di
          denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
          dell'Agenzia delle dogane competente per  territorio  e  di
          dichiarare  ogni  variazione,  relativa  agli  impianti  di
          pertinenza  e  alle  modifiche   societarie,   nonche'   la
          cessazione dell'attivita', entro trenta giorni  dalla  data
          in cui tali eventi si sono verificati. 
              5. I soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fatta  eccezione
          per quelli che  versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta
          mediante  canone  di  abbonamento  annuale,  prestano   una
          cauzione  sul   pagamento   dell'accisa   determinata   dal
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari
          ad un dodicesimo dell'imposta annua che si  presume  dovuta
          in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
          di cui al comma 4 e  a  quelli  eventualmente  in  possesso
          dello stesso Ufficio. Il  medesimo  Ufficio,  effettuati  i
          controlli di competenza e  verificata  la  completezza  dei
          dati relativi  alla  denuncia  e  alla  cauzione  prestata,
          rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle  societa'
          di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta  giorni
          dalla data di ricevimento della denuncia.  L'autorizzazione
          viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con
          sentenza  passata   in   giudicato   per   reati   connessi
          all'accertamento ed al pagamento dell'accisa  sui  prodotti
          energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
          la pena della reclusione. 
              6. I soggetti di cui ai  commi  1  e  2  provvedono  ad
          integrare, a richiesta del competente Ufficio  dell'Agenzia
          delle dogane, l'importo della cauzione che  deve  risultare
          pari  ad  un  dodicesimo  dell'imposta   dovuta   nell'anno
          precedente. Sono  esonerati  dall'obbligo  di  prestare  la
          cauzione  le  Amministrazioni  dello  Stato  e   gli   enti
          pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta'  di  esonerare
          dal predetto obbligo  le  ditte  affidabili  e  di  notoria
          solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
          cui mutino le  condizioni  che  ne  avevano  consentito  la
          concessione, in tale caso la cauzione deve essere  prestata
          entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
              7. Ai soggetti di cui ai commi 1  e  2  che  esercitano
          officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente
          ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  successivamente  alla
          verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  5,   soggetta   al
          pagamento di un diritto annuale.  Ai  soggetti  di  cui  al
          comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
          energia  elettrica  azionate  da  fonti  rinnovabili,   con
          esclusione di quelle riconducibili ai  prodotti  energetici
          di   cui   all'art.   21,   la   licenza   e'    rilasciata
          successivamente al controllo degli atti documentali  tra  i
          quali risulti specifica dichiarazione relativa al  rispetto
          dei requisiti di sicurezza fiscale. 
              8. I soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fatta  eccezione
          per quelli che  versano  anticipatamente  l'imposta  dovuta
          mediante canone  di  abbonamento  annuale,  presentano  una
          dichiarazione di consumo annuale,  contenente,  oltre  alle
          indicazioni relative alla denominazione, alla sede  legale,
          al  codice  fiscale,  al  numero  della  partita  IVA   del
          soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli
          elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta
          relativo ad ogni mese solare, nonche'  l'energia  elettrica
          prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione  o
          distribuzione. 
              8-bis. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento  del
          debito  d'imposta,  richiesti  per  la  compilazione  della
          dichiarazione annuale, i consumi  fatturati  nell'anno  con
          l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al  momento
          della fornitura ai consumatori finali. 
              9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il  mese
          di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.".