Art. 5 
 
Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto
        stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale 
(Attuazione  dell'articolo  5,  paragrafi  1  e  2  della   direttiva
                             2014/94/UE) 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero  adeguato  di
punti di rifornimento per  l'idrogeno  accessibili  al  pubblico,  da
sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda  attuale  e  del
suo sviluppo a breve  termine,  per  consentire  la  circolazione  di
veicoli a motore  alimentati  a  idrogeno,  compresi  i  veicoli  che
utilizzano celle a combustibile, nelle  reti  da  individuarsi  nella
sezione  b)  del  Quadro  Strategico  Nazionale,  inclusi   eventuali
collegamenti transfrontalieri. 
  2. I punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili  al  pubblico
per i veicoli a motore di cui al comma 1, introdotti  o  rinnovati  a
decorrere dal 18 novembre 2017 si conformano alle specifiche tecniche
di cui all'allegato I, punto 2. 
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il  31
marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, sono dettate le  disposizioni  per  l'aggiornamento  della
regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di  idrogeno
per autotrazione di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  31
agosto 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 13 settembre 2006, n. 213.