Art. 6 
 
Disposizioni specifiche per la  fornitura  di  gas  naturale  per  il
        trasporto. Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale 
(Attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9  della
                        direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi e' realizzato  un
numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la
navigazione di navi adibite alla navigazione interna o  navi  adibite
alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della
TEN-T. Possono essere previste forme di cooperazione  con  gli  Stati
membri confinanti per  assicurare  l'adeguata  copertura  della  rete
centrale della TEN-T. 
  2. Entro il 31 dicembre 2030, nei porti della  navigazione  interna
e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il  GNL
per consentire  la  navigazione  di  navi  adibite  alla  navigazione
interna o navi adibite alla navigazione marittima  alimentate  a  GNL
nella rete centrale della TEN-T. Possono  essere  previste  forme  di
cooperazione  con  gli  Stati  membri   confinanti   per   assicurare
l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T. 
  3. Nell'ambito della sezione c)  del  Quadro  Strategico  Nazionale
sono indicati i porti marittimi e i porti della  navigazione  interna
che garantiscono,  con  sviluppo  graduale,  l'accesso  ai  punti  di
rifornimento per il GNL di cui ai commi 1 e 2,  tenendo  conto  anche
delle reali necessita' del mercato  e  avuto  riguardo  alla  domanda
attuale e al suo sviluppo a breve termine. 
  4. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero  adeguato  di
punti  di  rifornimento  per  il  GNL,  anche  abbinati  a  punti  di
rifornimento di GNC, accessibili al pubblico almeno lungo  le  tratte
italiane  della  rete  centrale  della  TEN-T   per   assicurare   la
circolazione in connessione  con  la  rete  dell'Unione  europea  dei
veicoli  pesanti  alimentati  a  GNL,  con  sviluppo  graduale  avuto
riguardo alla domanda attuale e al  suo  sviluppo  a  breve  termine,
tranne nel caso in cui i costi non siano sproporzionati  rispetto  ai
benefici, inclusi i benefici per l'ambiente. 
  5. Al fine di rifornire i punti di rifornimento di cui ai commi  1,
2 e 4 di cui al presente articolo, nell'ambito della sezione  c)  del
Quadro Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III  del  presente
decreto, e' previsto un sistema  di  distribuzione  adeguato  per  la
fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le  strutture  di
carico per i veicoli cisterna di GNL, nonche'  per  la  dotazione  di
infrastrutture di rifornimento lungo la  rete  autostradale  e  negli
interporti. Al fine di assicurare quanto disposto dal presente comma,
possono essere previste forme di cooperazione in  raggruppamento  con
gli Stati membri confinanti, che sono soggette agli obblighi  di  cui
all'articolo 20 del presente decreto. 
  6. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' adottata la norma tecnica di prevenzione incendi
relativa  agli  impianti  fissi  di  distribuzione   carburante   per
autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  18,  entro  il  31
dicembre 2020, sono realizzati ulteriori punti di rifornimento per il
GNC accessibili al pubblico, al fine garantire, secondo  le  esigenze
del mercato, la circolazione dei veicoli alimentati a GNC su tutto il
territorio   nazionale,   in   particolare   nelle   aree   dove   le
infrastrutture  risultano  carenti,  negli   agglomerati   urbani   e
suburbani, in altre zone densamente popolate, nonche'  nelle  reti  e
secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente: 
    a) aree urbane e citta' metropolitane  -  poli  e  cintura -  con
priorita' nelle aree urbane che ricadono nelle citta'  metropolitane,
in particolare nelle aree provinciali che hanno  superato  il  limite
delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6  negli  anni  dal
2009 al 2014; 
    b) citta' metropolitane, aree periferiche e altre aree urbane non
rientranti nelle citta' metropolitane, strade extraurbane e statali; 
    c) autostrade. 
  8. In conformita' al comma 7, sono designati gli agglomerati urbani
e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti,  che,
a seconda delle  esigenze  del  mercato,  sono  dotati  di  punti  di
rifornimento per il GNC. 
  9. Secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  18,  entro  il  31
dicembre 2025, e' prevista la creazione  di  un  numero  adeguato  di
punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo
le tratte italiane della rete centrale esistente della TEN-T, al fine
di assicurare la circolazione in connessione con la rete  dell'Unione
europea dei veicoli alimentati a GNC. I punti di rifornimento di  cui
al  presente  comma   devono   essere   programmati   tenendo   conto
dell'autonomia minima  dei  veicoli  a  motore  alimentati  a  GNC  e
comunque a una distanza non superiore a 150 km. La qualita'  del  gas
naturale e biometano compresso per l'uso nei vicoli alimentati a  GNC
deve   garantire   l'interoperabilita'   delle   infrastrutture   sul
territorio nazionale e nelle reti esistenti TEN-T. 
  10. I punti di rifornimento per il  GNC  per  i  veicoli  a  motore
introdotti o rinnovati  dal  18  novembre  2017  si  conformano  alle
specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 3.4. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo
          2006, n.  139,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 15. Norme tecniche e procedurali  di  prevenzione
          incendi. 
              (articolo 3, legge 7 dicembre 1984,  n.  818;  art.  1,
          comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
          3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio
          1982, n. 577) 
              1.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  sono
          adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri interessati, sentito  il  Comitato  centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
              a)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
              b)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.".