Art. 7 
 
Disposizioni  specifiche  per  la  fornitura  di  gas   di   petrolio
liquefatto  per  il  trasporto.  Sezione  d)  del  Quadro  Strategico
                              Nazionale 
     (Riferimento al considerando 7 della direttiva 2014/94/UE) 
 
  1. Al fine  di  promuovere  la  diffusione  omogenea  su  tutto  il
territorio nazionale  degli  impianti  di  distribuzione  di  gas  di
petrolio liquefatto per il trasporto stradale, nella sezione  d)  del
Quadro Strategico Nazionale sono individuati i criteri indicativi per
favorire l'uniformita' della  penetrazione  delle  infrastrutture  di
distribuzione. 
  2. Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  del  gas  di  petrolio
liquefatto per la propulsione delle unita' da diporto, nella  sezione
d) del Quadro  Strategico  Nazionale  sono  individuati  i  requisiti
minimi per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione.