Art. 5 
 
Limiti nell'uso delle  prove  ottenute  solo  grazie  all'accesso  al
  fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza 
 
  1.  Le  prove  che  rientrano  in  una  delle  categorie   di   cui
all'articolo 4, commi 4 e 5, primo periodo, comunque  ottenute  dalle
parti anche mediante l'accesso al fascicolo sono ammesse negli stessi
limiti di cui all'articolo 4, commi 4 e 5. 
  2. Le prove che rientrano nella categoria di  cui  all'articolo  4,
comma 6, comunque ottenute dalle parti  solo  mediante  l'accesso  al
fascicolo possono essere utilizzate nell'azione per  il  risarcimento
del danno solo dalla parte che le ha ottenute o  dal  suo  successore
nel diritto.