Art. 19
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del
Dipartimento della protezione civile
1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la
piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita'
emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche
specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della
protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di
reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760
milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.