Art. 8
Deposito e movimentazione
1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi
dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente
utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche
norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica,
evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici
ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di
emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono
garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o
oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o
destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di
qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche' fenomeni di
combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione
delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni
che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione,
considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto,
nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui
all'allegato 1.
3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della
sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche
accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o
attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne
vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi
del presente decreto.
4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione
alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla
consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso
di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la
responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di
utilizzo.