Art. 8 Deposito e movimentazione 1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. 2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite: a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi; b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche' fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive; c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego; d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione, considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1. 3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto. 4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.