Art. 7 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo  ove  dimora  il
ricorrente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea  del  luogo  in
cui il ricorrente ha la dimora»; 
  b)  all'articolo  17,  comma  2,  le  parole:  «,  in  composizione
monocratica,» sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»; 
  c) l'articolo 19 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento  dello  stato
di apolidia). - 1. Le controversie in materia di  accertamento  dello
stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  il
ricorrente ha la dimora.»; 
    e)  all'articolo  20,  comma  2,  le  parole:  «in   composizione
monocratica del luogo in cui il  ricorrente  ha  la  residenza»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato».