Art. 8 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e
5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  b) all'articolo 6: 
  1) al  comma  3,  le  parole:  «in  attesa  dell'esecuzione  di  un
provvedimento  di  espulsione»  fino  alla  fine  del  periodo   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  attesa   dell'esecuzione   di   un
provvedimento  di  respingimento  o  di  espulsione  ai  sensi  degli
articoli 10, 13 e 14 del medesimo  decreto  legislativo,  rimane  nel
centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'
stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l'esecuzione
del respingimento o dell'espulsione»; 
  2)  al  comma  5  le  parole,  ovunque  ricorrano,  «tribunale   in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea»; 
  3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «La
partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,
ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra
l'aula d'udienza e il centro  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'  trattenuto.  Il
collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i  Ministeri
della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con
modalita' tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
visibilita'  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la
possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito  al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si
trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n.121, e' presente nel luogo ove  si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al quarto  periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.»; 
  4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo  35-bis  del  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma
4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui  e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale  in  conseguenza  del
ricorso giurisdizionale proposto.»; 
    c) all'articolo 14: 
  1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai  sensi  dell'articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  2) al  comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «Nei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150,» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»; 
  4) al comma 6, le parole: «tribunale in  composizione  monocratica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tribunale  sede  della   sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»; 
    d) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
  «Art.   22-bis   (Partecipazione   dei    richiedenti    protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I  prefetti
promuovono, d'intesa con i Comuni, anche  nell'ambito  dell'attivita'
dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui  all'articolo  3,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego
di richiedenti protezione  internazionale,  su  base  volontaria,  in
attivita' di utilita' sociale in favore delle  collettivita'  locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la  diffusione
delle buone prassi e  di  strategie  congiunte  con  i  Comuni  e  le
organizzazioni del terzo settore,  anche  attraverso  la  stipula  di
appositi protocolli di intesa. 
  3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione  internazionale
nelle attivita' di cui al comma  1,  i  Comuni  possono  predisporre,
anche in collaborazione con  le  organizzazioni  del  terzo  settore,
appositi progetti da finanziare  con  risorse  europee  destinate  al
settore dell'immigrazione e dell'asilo.  I  progetti  presentati  dai
Comuni che prestano i servizi  di  accoglienza  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  sono  esaminati
con priorita' ai fini  dell'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
presente comma.».