Art. 4
Definizione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il
bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle
citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione
e recupero delle aree o dei siti piu' degradati, l'eliminazione dei
fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione del
rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di
coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono
prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.