Art. 5
Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con
appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel
rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla
specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto
conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il
territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono,
prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria,
attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a
vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalita', anche mediante mirate
iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita,
comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni
contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni
che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi
pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando
forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni
competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale
nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi
della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero
adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi
dell'articolo 9, comma 3.