Art. 6
Comitato metropolitano
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto
sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della
citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano,
copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui
partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non
coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni
interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle
riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati
dell'ambito territoriale interessato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi,
gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.