Art. 6 Comitato metropolitano 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.