Art. 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative
congiunte
1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti di
cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi
per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua
valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo
periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno
strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici,
anche non economici, e soggetti privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.