Art. 8
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della
vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di
tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti in determinate aree delle
citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, puo'
disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni,
con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.».
b) all'articolo 54:
1. il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti
a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere
di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio
con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di
violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze
stupefacenti.».
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del
presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.