Art. 4 
 
Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per  l'uso  delle
  indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo  4,
  paragrafo 3, del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che, in  violazione  dell'articolo  4,  paragrafo  3,  del
regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute  sulle
confezioni di bevande contenenti piu' dell'1,2 % in volume di  alcol,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da euro 5.000 a euro  20.000,  se  l'indicazione  e'  sulla
salute  e  da  euro  3.000  a  euro  10.000,  se   l'indicazione   e'
nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso
tenore alcolico o la  riduzione  nel  contenuto  alcolico  oppure  la
riduzione nel contenuto energetico. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.