Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del
  regolamento in materia di informazioni nutrizionali 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che, in  violazione  dell'articolo  6,  paragrafo  3,  del
regolamento, non ottempera alla richiesta  dell'Autorita'  competente
ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire  tutti  gli
elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento
entro  il  termine  di  trenta  giorni,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro 6.000. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.