Art. 7 Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicita' generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali e' formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.