Art. 3 Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione 1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 2. La costituzione avviene con delibera del consiglio dell'ordine contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovra' indicare: a) la denominazione della struttura; b) lo scopo; c) la sede; d) i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi. 3. La delibera di cui al comma 2 e' pubblicata sul sito internet del consiglio dell'ordine.