Art. 3 
 
 
        Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione 
 
  1. I consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri  ordini
appartenenti allo stesso distretto,  deliberare  la  costituzione  di
camere  arbitrali  e  di  conciliazione  per   l'amministrazione   di
procedure  arbitrali,  di  conciliazione  e  di  altri  strumenti  di
risoluzione alternativa delle controversie. 
  2. La costituzione avviene con delibera del  consiglio  dell'ordine
contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovra' indicare: 
    a) la denominazione della struttura; 
    b) lo scopo; 
    c) la sede; 
    d) i criteri per l'adozione  del  regolamento  recante  le  norme
relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e
ai relativi costi. 
  3. La delibera di cui al comma 2 e' pubblicata  sul  sito  internet
del consiglio dell'ordine.