Art. 4 
 
 
                    Natura giuridica, patrimonio 
                      e autonomia organizzativa 
 
  1. La camera arbitrale e  di  conciliazione,  dotata  di  autonomia
organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato  e
di conciliazione in conformita' al presente decreto. 
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  d),
la  camera  arbitrale  e  di  conciliazione  stabilisce  altresi'  le
modalita'  del  proprio  finanziamento  e  di  tenuta  della  propria
contabilita'. 
  3. Il consiglio dell'ordine  stipula,  in  conformita'  ai  criteri
stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una  polizza  assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti  dalla  responsabilita'  civile
verso terzi per i danni causati  dagli  arbitri  e  dai  conciliatori
designati per lo svolgimento di attivita' cui e' preposta  la  camera
arbitrale e di conciliazione.