Art. 4 Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa 1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformita' al presente decreto. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce altresi' le modalita' del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilita'. 3. Il consiglio dell'ordine stipula, in conformita' ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale forense, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento di attivita' cui e' preposta la camera arbitrale e di conciliazione.