Art. 8 
 
Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle  entita'  di
  gestione indipendente che svolgono attivita' di  amministrazione  e
  di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore 
 
  1. Gli organismi di  gestione  collettiva  diversi  dalla  Societa'
italiana degli autori e  degli  editori  e  le  entita'  di  gestione
indipendente  che  svolgono  attivita'  di   amministrazione   e   di
intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore  devono
disporre dei seguenti requisiti: 
    a) costituzione in una forma giuridica prevista  dall'ordinamento
italiano o di altro Stato membro dell'Unione  europea  che  consenta,
con riferimento agli organismi di  gestione  collettiva,  l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; 
    b) il rispetto della normativa vigente in  relazione  alla  forma
giuridica prescelta; 
    c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II
del presente Capo; 
    d) previsione espressa  nello  statuto,  indipendentemente  dalla
forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 
      1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore di cui alla legge  22  aprile  1941,  n.
633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 
      2) la tenuta dei libri  obbligatori  e  delle  altre  scritture
contabili ai sensi del Libro V, Titolo II,  Capo  III,  Sezione  III,
paragrafo 2, del codice civile; 
      3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro  V,  Titolo  V,
Capo V, Sezione IX, del codice civile. 
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d),  numero  3),
si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti  a  segnalare  l'inizio
dell'attivita' secondo le modalita' previste dall'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai  sensi
dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,  attestante  il  possesso  dei   requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme  ad  una  copia  del  proprio
statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le modalita'
per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 
  4. La distribuzione del compenso per  la  riproduzione  privata  di
fonogrammi  e  di  videogrammi  di  cui  agli  articoli  71-sexies  e
71-septies, della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  da  parte  delle
associazioni  di  produttori  di  fonogrammi,  opere  audiovisive   e
videogrammi,  non  costituisce  attivita'   di   amministrazione   ed
intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore  ai  sensi
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il paragrafo 2, Sezione III,  Capo  III,  Titolo  II,
          Libro V del codice civile e' cosi' rubricato: 
              «Paragrafo 2 Delle scritture contabili» 
              Sezione III Disposizioni  particolari  per  le  imprese
          commerciali 
              CAPO  III  Delle  imprese  commerciali  e  delle  altre
          imprese soggette a registrazioni 
              TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA 
              LIBRO QUINTO DEL LAVORO». 
              - La Sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V  del  codice
          civile, e' cosi' rubricato: 
              «Sezione IX Del bilancio 
              CAPO V Della societa' per azioni 
              TITOLO V DELLE SOCIETA' 
              LIBRO QUINTO DEL LAVORO». 
              - Il testo dell'art. 19, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 19. Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              [5. Il presente articolo non si applica alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'art. 20.] 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  Testo  A)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il testo degli articoli 71-sexies e 71-septies, della
          legge 22 aprile  1941,  n.  633,  citata  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 71-sexies 
              1. E' consentita la riproduzione privata di  fonogrammi
          e videogrammi su  qualsiasi  supporto,  effettuata  da  una
          persona fisica per uso  esclusivamente  personale,  purche'
          senza  scopo  di  lucro  e  senza   fini   direttamente   o
          indirettamente  commerciali,  nel  rispetto  delle   misure
          tecnologiche di cui all'art. 102-quater. 
              2. La riproduzione di cui al comma 1  non  puo'  essere
          effettuata da terzi. La prestazione di servizi  finalizzata
          a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da
          parte di  persona  fisica  per  uso  personale  costituisce
          attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
          agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
          pubblico in modo che  ciascuno  possa  avervi  accesso  dal
          luogo e nel momento scelti individualmente, quando  l'opera
          e' protetta  dalle  misure  tecnologiche  di  cui  all'art.
          102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base
          di accordi contrattuali. 
              4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i  titolari
          dei  diritti  sono  tenuti  a  consentire  che,  nonostante
          l'applicazione delle misure tecnologiche  di  cui  all'art.
          102-quater,  la  persona  fisica  che  abbia  acquisito  il
          possesso legittimo di esemplari dell'opera o del  materiale
          protetto, ovvero vi abbia avuto  accesso  legittimo,  possa
          effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
          personale, a condizione che tale possibilita'  non  sia  in
          contrasto con lo sfruttamento normale  dell'opera  o  degli
          altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
          titolari dei diritti.» 
              «Art. 71-septies 
              1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche'  i
          produttori originari  di  opere  audiovisive,  gli  artisti
          interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i
          loro aventi causa, hanno diritto  ad  un  compenso  per  la
          riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di  cui
          all'art. 71-sexies. Detto compenso e' costituito,  per  gli
          apparecchi  esclusivamente  destinati  alla   registrazione
          analogica o digitale di fonogrammi o  videogrammi,  da  una
          quota  del  prezzo   pagato   dall'acquirente   finale   al
          rivenditore,  che  per  gli  apparecchi  polifunzionali  e'
          calcolata   sul   prezzo   di   un    apparecchio    avente
          caratteristiche  equivalenti  a  quelle  della   componente
          interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora  cio'
          non fosse possibile, da un importo fisso  per  apparecchio.
          Per i  supporti  di  registrazione  audio  e  video,  quali
          supporti analogici,  supporti  digitali,  memorie  fisse  o
          trasferibili destinate alla registrazione di  fonogrammi  o
          videogrammi,  il  compenso  e'  costituito  da  una   somma
          commisurata  alla  capacita'  di  registrazione  resa   dai
          medesimi supporti. Per i sistemi di  videoregistrazione  da
          remoto il compenso di cui al presente comma e'  dovuto  dal
          soggetto che presta il  servizio  ed  e'  commisurato  alla
          remunerazione ottenuta  per  la  prestazione  del  servizio
          stesso. 
              2. Il compenso di cui al comma 1  e'  determinato,  nel
          rispetto della normativa  comunitaria  e  comunque  tenendo
          conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, da adottare  entro  il
          31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'art. 190  e
          le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
          dei produttori degli apparecchi e dei supporti  di  cui  al
          comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene  conto
          dell'apposizione o meno delle misure  tecnologiche  di  cui
          all'art. 102-quater, nonche' della diversa incidenza  della
          copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto e'
          sottoposto ad aggiornamento triennale. 
              3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa  nel
          territorio dello Stato allo scopo di  trarne  profitto  gli
          apparecchi e i supporti indicati nel comma  1.  I  predetti
          soggetti devono presentare  alla  Societa'  italiana  degli
          autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una  dichiarazione
          dalla quale risultino le cessioni effettuate e  i  compensi
          dovuti, che devono essere contestualmente  corrisposti.  In
          caso   di   mancata   corresponsione   del   compenso,   e'
          responsabile in solido per  il  pagamento  il  distributore
          degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 
              4. La violazione degli obblighi di cui al  comma  3  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  al
          doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi  o
          di  recidiva,  con   la   sospensione   della   licenza   o
          autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  commerciale  o
          industriale da quindici giorni a tre  mesi  ovvero  con  la
          revoca della licenza o autorizzazione stessa.».