Art. 3
Modifiche all'articolo 2635 del codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che,
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per
altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono
puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena
se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della
societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da
quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chi, anche per
interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non
dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito
con le pene ivi previste.»;
c) al sesto comma le parole: «utilita' date o promesse» sono
sostituite dalle seguenti: «utilita' date, promesse o offerte».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2635 del codice civile, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della
confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore
al valore delle utilita' date, promesse o offerte.».