Art. 4
Articolo 2635-bis del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). -
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita'
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione
di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.».