Art. 5
Articolo 2635-ter del codice civile
1. Dopo l'articolo 2635-bis e' inserito il seguente:
«Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui
all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di
chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di
cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».