Art. 5 
 
                 Articolo 2635-ter del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 2635-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui
all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni  caso  l'interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle
imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di
chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per  quello  di
cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».