Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, la lettera s-bis) e' sostituita dalla seguente: «s-bis)
per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al
primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 25-ter, comma 1, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai
reati in materia societaria previsti dal codice civile, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali
previsto dall'art. 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in
danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622,
terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
prevista dall'art. 2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'art. 2623, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
dall'art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
dall'art. 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'art. 2625, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'art. 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'art. 2626 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
o quote sociali o della societa' controllante, previsto
dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'art. 2629 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633
del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art.
2637 del codice civile e per il delitto di omessa
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art.
2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
dall'art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento
quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma
dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano
altresi' le sanzioni interdittive previste dall'art. 9,
comma 2.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al
comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».