Art. 4 
 
 
                           Programmazione 
 
  1. La programmazione del servizio civile universale  e'  realizzata
con un  Piano  triennale,  modulato  per  Piani  annuali  ed  attuato
mediante programmi di intervento, proposti  dagli  enti  di  servizio
civile  universale  nell'ambito  di  uno  o  piu'  settori   di   cui
all'articolo 3. 
  2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto del  contesto
nazionale e internazionale e delle specifiche aree  geografiche,  ivi
comprese quelle estere, nonche'  delle  risorse  del  bilancio  dello
Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio
civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. 
  3. Il Piano triennale e i Piani annuali,  in  relazione  a  ciascun
anno, contengono: 
  a) la definizione degli obiettivi e  degli  indirizzi  generali  in
materia di servizio civile universale, anche al fine di  favorire  la
partecipazione dei giovani con minori opportunita'; 
  b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile
universale,  per  l'Italia  e  per  l'estero,   anche   a   carattere
sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari; 
  c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi. 
  4. Il Piano triennale ed i Piani  annuali  sono  predisposti  dalla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sentite  le  amministrazioni
competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono
approvati con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previo  parere  della  Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile
universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.