Art. 5 
 
 
                       Programmi di intervento 
 
  1. I programmi di intervento possono riguardare uno o piu'  settori
di cui all'articolo  3,  anche  aventi  ad  oggetto  specifiche  aree
territoriali, e si articolano in progetti. 
  2. I progetti  indicano  le  azioni,  con  riferimento  ai  settori
inseriti  nel  relativo   programma   di   intervento;   gli   ambiti
territoriali, ivi  comprese  le  sedi  di  attuazione  come  definite
nell'articolo  1,  comma  2,  lettera  f);  il  numero  di  operatori
volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di  attuazione;
il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento  delle  attivita',
in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti. 
  3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti  di
sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e
successive  modificazioni,  nonche'  funzionali  all'attuazione   del
progetto,  dotate  dei  servizi  essenziali  e  di  adeguate  risorse
tecnologiche e strumentali. 
  4.  Le  attivita'  di  servizio  civile  universale,  previste  dal
progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate  con  il
coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di
studio, o di qualificata esperienza nelle relative  funzioni,  ovvero
che abbia effettuato specifici corsi di formazione. 
  5. I programmi di intervento sono presentati da  soggetti  iscritti
all'albo  degli  enti   di   servizio   civile   universale,   previa
pubblicazione di un avviso pubblico, e  sono  valutati  ed  approvati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  il  coinvolgimento
delle  regioni  interessate  e  nei   limiti   della   programmazione
finanziaria prevista all'articolo 24. 
  6.  I  programmi  di  intervento  che  riguardano  specifiche  aree
territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe  sono
valutati ed approvati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
d'intesa con le regioni interessate. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6,  anche  i  programmi
che si realizzano in specifiche aree  territoriali,  come  le  citta'
metropolitane, sono approvati sulla  base  delle  priorita'  e  degli
obiettivi definiti dai Piani di cui all'articolo 4, comma 4. 
  8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura  di
valutazione, la trasparenza e  la  semplificazione,  i  programmi  di
intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
esclusivamente in via telematica. Il  decreto  recante  l'elenco  dei
programmi approvati e' pubblicato sul sito istituzionale a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali,  gli  altri  enti
pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare
programmi di intervento di servizio civile universale,  al  di  fuori
della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con  risorse
proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101.